Inammissibilità Ricorso Penale: La Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Opposizione
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 23351 del 2024 offre un’importante lezione sui confini procedurali del sistema giudiziario, in particolare riguardo all’inammissibilità del ricorso penale proposto dalla persona offesa. Quando la vittima di un reato si oppone alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, quali sono i suoi effettivi poteri di impugnazione? Questa decisione traccia una linea netta, basandosi su principi consolidati e sulla normativa applicabile.
I Fatti del Caso: Dall’Opposizione all’Archiviazione al Ricorso
Il caso ha origine da un procedimento penale per il reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.). A seguito della richiesta di archiviazione da parte della Procura, la persona offesa dal reato aveva presentato opposizione, chiedendo la prosecuzione delle indagini. Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Chieti, tuttavia, non solo ha disposto l’archiviazione del procedimento, ma ha anche dichiarato inammissibile l’opposizione stessa.
Contro questa decisione, la persona offesa ha deciso di rivolgersi direttamente alla Corte di Cassazione, contestando la valutazione del GIP e insistendo sulla necessità di svolgere ulteriori approfondimenti investigativi per accertare la fondatezza della notizia di reato.
La Disciplina Applicabile e l’Inammissibilità Ricorso Penale
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nell’individuazione della corretta disciplina processuale applicabile. I giudici hanno chiarito che, ratione temporis, ovvero in base al momento in cui si sono svolti i fatti processuali, la normativa di riferimento era quella precedente all’introduzione dell’art. 410-bis del codice di procedura penale.
Secondo il regime previgente (art. 409, comma 6, c.p.p.), il ricorso per cassazione contro il decreto di archiviazione è consentito solo in casi estremamente limitati. Non si tratta di un terzo grado di giudizio sul merito, ma di un controllo di legittimità su vizi specifici. In particolare, il ricorso è ammesso solo per:
1. Mancato avviso alla persona offesa dell’udienza camerale.
2. Assenza totale o manifesta illogicità della motivazione del giudice in merito all’inammissibilità dell’opposizione all’archiviazione.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha ritenuto che nel caso di specie nessuna di queste condizioni fosse presente. Il GIP aveva fornito una motivazione chiara e coerente, anche se sintetica, per la sua decisione. Nello specifico, il giudice di merito aveva spiegato perché gli elementi raccolti non fossero sufficienti a configurare l’ipotesi di reato contestata e, di conseguenza, perché le ulteriori indagini richieste dalla persona offesa fossero inidonee a fornire elementi utili per l’esercizio dell’azione penale.
La motivazione del GIP, secondo la Cassazione, è da considerarsi “insindacabile” in sede di legittimità. Questo termine tecnico significa che la Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato i fatti, ma può solo verificare che una motivazione esista e che non sia palesemente contraddittoria o priva di senso logico. Poiché il decreto impugnato superava questo vaglio, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’opposizione all’archiviazione e il successivo ricorso non possono trasformarsi in un’istanza per ottenere a tutti i costi un processo. Il sistema prevede dei filtri per evitare procedimenti inutili. La valutazione del giudice sull’utilità di nuove indagini è discrezionale e, se motivata in modo logico, non può essere messa in discussione in Cassazione. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso penale comporta, inoltre, conseguenze economiche per il ricorrente, che è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della cassa delle ammende.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro un decreto di archiviazione?
No. Secondo la normativa applicabile al caso in esame (precedente all’introduzione dell’art. 410-bis c.p.p.), il ricorso è ammesso solo in ipotesi tassative, come la mancanza di avviso per l’udienza o l’assenza o manifesta illogicità della motivazione sull’inammissibilità dell’opposizione della persona offesa.
Cosa significa che la motivazione del giudice è ‘insindacabile’ in sede di legittimità?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la valutazione del giudice che ha emesso il provvedimento, ma può solo controllare che una motivazione esista e che non sia palesemente illogica. Nel caso specifico, il GIP aveva spiegato perché non sussistevano i presupposti del reato.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende. In questa vicenda, la somma è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23351 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23351 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
NOME nato a CASALINCONTRADA il DATA_NASCITA parte offesa nel sul ricorso proposto da: procedimento
c/
NOME nato a LANCIANO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 20/08/2013 del GIP TRIBUNALE di CHIETI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
visti gli atti e il decreto impugnato; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso il decreto con il quale il Gip del Tribunale di Chieti ha disposto l’archiviazione del procedimento penale nei confronti di NOME COGNOME, indagato per il reato di cui all’art. 372 cod. pen., dichiarando inammissibile l’opposizione presentata dalla persona offesa NOME COGNOME, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità.
Invero, ratione temporis a detta opposizione, come correttamente rilevato dal Tribunale monocratico che ha disposto la trasmissione a questa Corte dell’impugnazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve applicarsi la disciplina processuale precedente all’introduzione dell’art. 410 bis cod. pen. (Sez. U, 29/03/2007, Pm in proc. Lista, Rv. 236537-01). Il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 409, comma 6, prev., è ammesso, oltre che nell’ipotesi di mancato avviso per l’udienza camerale, solo per assenza o manifesta illogicità di motivazione in ordine all’inammissibilità dell’opposizione proposta dalla persona offesa dal reato ai sensi dell’art. 410 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 2 del 14/02/1996, Pc in proc. Testa, Rv. 204132 – 01); nella specie, il decreto impugnato motiva in modo insindacabile in questa sede in ordine all’insussistenza dei presupposti per la configurabilità dell’ipotesi di reato e alla conseguente inidoneità delle indagini ulteriori invocate dalla persona offesa ad apportare elementi utili per l’esercizio dell’azione penale.
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 maggio 2024
DEPOSITATA
Il Consigliere r latore r
Il Presidente