Inammissibilità ricorso penale: quando forma e tempo decidono l’esito
Nel processo penale, il rispetto delle regole procedurali non è un mero formalismo, ma la garanzia fondamentale di un corretto svolgimento della giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un’ inammissibilità ricorso penale a causa di due errori procedurali gravi: l’errato deposito telematico e la tardività. Questo caso offre spunti cruciali per comprendere l’importanza della diligenza nell’esercizio del diritto di difesa.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna per lesioni personali aggravate emessa dal Tribunale di Salerno. L’imputato proponeva appello, ma la Corte d’Appello di Salerno lo dichiarava inammissibile a causa del mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio, un adempimento previsto dalla recente riforma processuale.
Contro questa decisione, il difensore dell’imputato presentava ricorso alla Corte di Cassazione. Il motivo del ricorso si basava sulla presunta inapplicabilità della nuova norma a procedimenti instaurati prima della sua entrata in vigore. Tuttavia, la Suprema Corte non è nemmeno arrivata ad esaminare questo motivo, fermandosi a due ostacoli procedurali insormontabili.
L’analisi della Corte di Cassazione sull’inammissibilità ricorso penale
La Corte ha rilevato due distinti e autonomi profili di inammissibilità che hanno precluso ogni valutazione nel merito della questione sollevata dal ricorrente.
Errore nel Deposito Telematico tramite PEC
Il primo errore, fatale, ha riguardato la modalità di trasmissione del ricorso. Il difensore ha inviato l’atto tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente all’indirizzo della Corte di Cassazione. La normativa vigente, invece, prevede espressamente che l’impugnazione telematica debba essere trasmessa all’indirizzo PEC dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, in questo caso la Corte d’Appello di Salerno.
La Cassazione ha sottolineato che questa regola è inderogabile. La sua ratio è quella di semplificare e accelerare le comunicazioni e gli adempimenti di cancelleria. Ammettere deroghe, anche in nome del principio del “raggiungimento dello scopo”, significherebbe vanificare l’efficienza del sistema. L’invio a un indirizzo diverso da quello specificamente designato determina, quindi, l’inammissibilità del ricorso.
La Tardività del Ricorso: un secondo motivo di inammissibilità
Anche se il primo errore non fosse stato commesso, il ricorso sarebbe stato comunque dichiarato inammissibile per un’altra ragione: la tardività.
L’ordinanza della Corte d’Appello era stata emessa in seguito a un procedimento in camera di consiglio. In questi casi, la legge stabilisce un termine perentorio di quindici giorni per proporre impugnazione. Nel caso di specie, l’atto era stato notificato al difensore il 7 dicembre 2023 e all’imputato il 9 gennaio 2024, ma il ricorso è stato depositato solo il 5 febbraio 2024, ben oltre il limite massimo consentito. Questo ritardo, da solo, era sufficiente a rendere l’impugnazione inammissibile, rendendo superflua ogni altra considerazione.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su un’interpretazione rigorosa delle norme processuali, in particolare di quelle che regolano le impugnazioni e il processo penale telematico. La Suprema Corte ha affermato che le cause di inammissibilità previste dalla legge non possono essere attenuate da interpretazioni flessibili, poiché sono poste a presidio della certezza del diritto e dell’efficienza del sistema giudiziario. L’evidente negligenza nel commettere non uno, ma due errori procedurali così basilari, ha portato la Corte a dichiarare l’inammissibilità de plano, cioè senza nemmeno fissare un’udienza di discussione, e a condannare il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una cospicua somma alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver promosso un ricorso palesemente infondato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per tutti gli operatori del diritto. La digitalizzazione del processo penale, se da un lato offre strumenti di efficienza, dall’altro richiede una precisione e un’attenzione ancora maggiori. Errori come l’invio di un atto a un indirizzo PEC sbagliato o il mancato rispetto di un termine perentorio non sono perdonabili e hanno conseguenze definitive, come la irrevocabilità di una condanna. La diligenza professionale nella gestione delle procedure telematiche e nel calcolo dei termini è, oggi più che mai, un elemento imprescindibile per garantire un’efficace tutela dei diritti del proprio assistito.
È possibile depositare un ricorso per cassazione penale a qualsiasi indirizzo PEC della Corte?
No. Il ricorso è inammissibile se non viene inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento che si intende impugnare.
Qual è il termine per impugnare un’ordinanza penale emessa in camera di consiglio?
Il termine per proporre impugnazione è di quindici giorni, secondo quanto previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a), del codice di procedura penale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per la proposizione di un’impugnazione priva dei requisiti di legge. Inoltre, il provvedimento impugnato diventa definitivo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36386 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36386 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CORBARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
pato 4v-viso alleaftiTf udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME: ricorre avverso l’ordinanza della Corte di appello di Salerno dicembre 2023, che -rilevando il mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicili dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – ne ha dichiarato inammissibile l’appello avverso l sentenza in data 3 marzo 2023 del Tribunale di Salerno, che aveva condannato il medesimo imputato per il delitto aggravato di lesioni personali; e, in particolare, articola un unico motivo, con cu la violazione della norma processuale appena richiamata in quanto sarebbe stata applicata a procedimento instaurato anteriormente alla sua introduzione da parte del d.lgs. 10 ottobre 202 150;
considerato che:
«in tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione depositato telematicam presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all’art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150» (Sez. 2, n. 11795 del 21/02/2024, COGNOME, Rv. 286141 – 01, che in motivazione ha precisato che la ratio, sottesa alla citata disposizione, di semplificazione delle comunicazioni tra e uffici giudiziari e di accelerazione degli adempimenti di cancelleria non ammette interpretazio attenuino il rigore delle cause di inammissibilità previste dalla legge, nemmeno valorizzando l’id della notifica al “raggiungimento dello scopo”; cfr. pure Sez. 6, n. 20680 del 08/02/2024, Compa Rv. 286419 – 01; Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285399 – 01);
il difensore dell’imputato ha irritualmente proposto ricorso per cassazione trasmet direttamente l’impugnazione, a mezzo posta elettronica certificata, a questa Corte di cassazione e all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ufficio che ha emesso il provvedimento impugn determinandosi l’inammissibilità della medesima impugnazione;
in ogni caso, il ricorso è tardivo in quanto, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. a) pen., «il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è di quindici gi provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio»; l’ordinanza impugnata stata resa ex artt. 591, comma 2, e 127, comma 9 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 745 del 02/10/201 – dep. 2019, C., Rv. 274570 – 01) e notificata il data 7 dicembre 2023 al difensore e il 9 gennaio all’imputato; il ricorso è stato proposto il 5 febbraio 2024, quindi oltre il termine previsto ciò che pure ne determina l’inammissibilità, divenendo superflua ogni altra considerazione;
ritenuto che, all’inammissibilità – da dichiararsi de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l’evidente inammissibilità dell’impugnaz impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01);
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu della somma di euro quattromila in favor delle ammende.