Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15525 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15525 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a VERCELLI il 08/08/1958 NOME nato a MASSA il 29/09/1993
avverso la sentenza del 02/12/2022 del TRIBUNALE di MASSA
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udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Avverso la sentenza del Tribunale di Massa indicata in epigrafe, nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME è stato proposto appello congiunto, convertito in ricorso
per cassazione, attesa l’inappellabilità della sentenza, trattandosi di condanna a pena pecuniaria.
2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili de plano,
a norma dell’art. 610, comma
5
– bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto
proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto
come appello, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare
alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione
(Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, COGNOME, Rv. 228119).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 3 aprile 2025.