Inammissibilità Ricorso Penale: Conseguenze e Sanzioni
Quando un ricorso viene presentato davanti alla Corte di Cassazione, l’esito non è sempre una decisione nel merito della questione. A volte, l’atto può essere fermato prima ancora dell’analisi di fondo. L’inammissibilità del ricorso penale è una di queste eventualità, e le sue conseguenze possono essere molto onerose per chi lo propone. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle sanzioni previste in questi casi, che vanno oltre il semplice pagamento delle spese legali.
Il Caso in Esame
Due soggetti avevano impugnato una sentenza emessa dal Tribunale, portando il caso davanti alla Corte di Cassazione. Tuttavia, il loro tentativo di ottenere una revisione del giudizio precedente si è scontrato con un ostacolo procedurale insormontabile. La Corte, esaminati gli atti, ha ritenuto che i ricorsi proposti non avessero i requisiti minimi per poter essere discussi nel merito, dichiarandoli quindi inammissibili.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità del Ricorso Penale
La decisione della Corte non si è limitata a una semplice dichiarazione di inammissibilità. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, tale declaratoria comporta automaticamente la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. Ma non è tutto. La norma prevede un’ulteriore e più gravosa sanzione quando l’inammissibilità è dovuta a colpa dei ricorrenti.
In questo caso, i giudici hanno ritenuto che non vi fossero elementi per escludere la colpa dei due soggetti nella determinazione della causa di inammissibilità. Di conseguenza, oltre alle spese processuali, li hanno condannati al pagamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
La Colpa come Presupposto della Sanzione Pecuniaria
La decisione si fonda su un principio consolidato, richiamando anche una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000). Il principio è che la sanzione pecuniaria non è una conseguenza automatica, ma scatta quando l’impugnazione è presentata senza la necessaria diligenza o in assenza di valide ragioni legali, configurando così una ‘colpa’ processuale. L’obiettivo è quello di scoraggiare ricorsi palesemente infondati o dilatori, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte, sebbene sintetica come tipico delle ordinanze di questo tipo, è giuridicamente ferrea. Si basa sulla diretta applicazione dell’art. 616 c.p.p. Una volta accertata l’inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese è una conseguenza automatica. La sanzione pecuniaria aggiuntiva, invece, deriva dalla valutazione della condotta processuale dei ricorrenti. In assenza di prove che possano giustificare l’errore o la carenza del ricorso, la colpa si presume, e la sanzione viene applicata in una misura che il collegio giudicante ritiene ‘congrua’, in questo caso quantificata in tremila euro.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un importante monito: l’accesso alla giustizia e il diritto di impugnazione devono essere esercitati con responsabilità. La presentazione di un ricorso penale richiede un’attenta valutazione dei presupposti di legge, sia formali che sostanziali. Un’iniziativa legale superficiale o temeraria non solo non porta al risultato sperato, ma può trasformarsi in un notevole costo economico per il proponente, che si aggiunge alla conferma della decisione sfavorevole. È quindi fondamentale affidarsi a una difesa tecnica competente che possa valutare con perizia le reali possibilità di successo di un’impugnazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso penale?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se non emergono elementi che escludano la sua colpa, può essere condannata anche al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità colpevole?
L’importo viene determinato dal giudice in base alle circostanze del caso. Nel provvedimento in esame, la Corte di Cassazione ha ritenuto congrua una sanzione di tremila euro.
Perché si applica una sanzione pecuniaria oltre alle spese processuali?
La sanzione pecuniaria è prevista dall’art. 616 del codice di procedura penale per i casi in cui l’inammissibilità sia causata da colpa del ricorrente. Come chiarito dalla Corte Costituzionale, questa misura serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a scoraggiare ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15525 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15525 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a VERCELLI il DATA_NASCITA NOME nato a MASSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2022 del TRIBUNALE di MASSA
ric ti . )
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
- Avverso la sentenza del Tribunale di Massa indicata in epigrafe, nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME è stato proposto appello congiunto, convertito in ricorso
per cassazione, attesa l’inappellabilità della sentenza, trattandosi di condanna a pena pecuniaria.
- I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili de plano,
a norma dell’art. 610, comma
5
- bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto
proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto
come appello, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare
alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione
(Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 3 aprile 2025.