Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30725 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30725 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il 19/09/1994
avverso la sentenza del 13/09/2024 del TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto da NOME avverso sentenza di condanna per il reato di c all’art. 73, comma 1, D.P.R.309/1990, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (da tratt
ai sensi dell’art. 610, comma
5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma
2-bis, cod.
proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico mini e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena s
richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al d correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’i
della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente lamenta difetto di motivazione in ordine al trattame sanzionatorio, ritenuto non congruo. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo rico
alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avv sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinen
all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e
sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. pr pen., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivib colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese d procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso in Roma il 11 aprile 2025
Il Consigliere estensore