Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28823 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28823 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 11/10/1994
avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza del 19 marzo 2025
– con la quale la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale cittadino de
19/09/2024, preso atto del concordato intervenuto tra le parti, ha ridotto la pena ad anni 3
mesi 10 di reclusione ed euro 46.000 di multa, per il reato previsto e punito dagli artt. 73 e del d.P.R. n. 309 del 1990;
Rilevato che il ricorso – è stato proposto da soggetto privo di legittimazione, e particolare dall’interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio
Cassazione
Ritenuto che trova applicazione la vigente formulazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc.
pen., introdotta dall’art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con decorrenza dal
3 agosto 2017, che esclude il ricorso personale dell’imputato; che ai sensi dell’art. 610, comma
5-bis, cod. proc. pen, qualora l’impugnazione sia proposta da soggetto non legittimato, l’inammissibilità della stessa è dichiarata senza formalità.
Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nell fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratori dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Pr GLYPH entA