Inammissibilità Ricorso Pena: Quando la Cassazione non può riesaminare la sentenza
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso alla Corte di Cassazione, in particolare quando l’oggetto della contestazione è l’entità della pena. La decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro ordinamento: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità, confermando l’inammissibilità ricorso pena quando questo si basa su una rivalutazione dei fatti già adeguatamente considerati dai giudici precedenti.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo che ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’appellante lamentava un trattamento sanzionatorio che riteneva eccessivo. È importante notare che i giudici di merito avevano già tenuto conto di una circostanza significativa: il riconoscimento di un vizio parziale di mente dell’imputato. Questa condizione aveva già portato a una riduzione della pena, che però il ricorrente considerava ancora non congrua.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ovvero non stabilisce se la pena fosse giusta o meno. Piuttosto, si concentra sulla natura stessa del ricorso e sui poteri della Corte. La Cassazione, in quanto giudice di legittimità, ha il compito di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica delle motivazioni delle sentenze, ma non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che il motivo del ricorso era manifestamente infondato. I giudici hanno spiegato che la decisione impugnata aveva dato conto in modo esauriente delle ragioni che avevano portato a ritenere adeguata la quantificazione della pena. Il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, poi, avevano operato un bilanciamento, considerando il vizio parziale di mente e riducendo la sanzione in misura ritenuta congrua. Questa valutazione, secondo la Cassazione, costituisce un “giudizio in fatto” che è insindacabile in sede di legittimità. In altre parole, la scelta sull’entità della pena, se correttamente motivata e priva di errori di diritto, non può essere messa in discussione davanti alla Suprema Corte.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cruciale: non ci si può rivolgere alla Cassazione sperando in un semplice “sconto di pena”. Un ricorso che si limita a criticare l’entità della sanzione senza dimostrare un vizio di legge o una manifesta illogicità nella motivazione del giudice di merito è destinato all’inammissibilità. Le conseguenze di tale esito sono significative: oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, un onere aggiuntivo che disincentiva la presentazione di ricorsi palesemente infondati.
È possibile ricorrere in Cassazione per chiedere una riduzione della pena ritenuta troppo alta?
Sì, ma solo se si lamenta un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione del giudice precedente. Non è possibile chiedere alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti per ottenere semplicemente una pena più mite, come stabilito in questa ordinanza.
Cosa significa che un ricorso è ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non ha i requisiti di legge per essere esaminato nel merito. In questo caso, il motivo era manifestamente infondato perché chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare una valutazione di fatto (l’adeguatezza della pena) che non le compete.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come è accaduto in questo caso con una condanna al pagamento di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6173 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6173 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura il trattamento sanzioNOMErio, riten eccessivo, è manifestamente infondato avendo la decisione dato conto, attraverso un giudizio in fatto insindacabile in sede di legittimità, delle ragioni che hanno portato a ritenere ade la valutazione in termini di bilanciamento operato dal Tribunale, riducendo la quantificazio della pena, ritenuta congrua, a seguito del riconoscimento del vizio parziale di mente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/01/2024.