Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35422 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5   Num. 35422  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FORLI’ il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette  le  conclusioni  del  PG,  NOME  COGNOME  che  ha  chiesto  dichiararsi  inammissibile  il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile – in quanto tardivo l’appello proposto avverso il decreto del Tribunale di Bologna-Sezione Misure di Prevenzione- del 14.10.2024 -che ha imposto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre nei confronti di NOME COGNOME.
Ricorre il proposto, con il ministero del difensore di fiducia avvocato NOME AVV_NOTAIO, il quale svolge due motivi.
2.1. Con il primo, censura l’ordinanza impugnata per erronea applicazione dell’art. 10 del D. lgs. n. 159/2011 in relazione all’art. 87 -bis del D.Lgs. n. 150/2022 e del provvedimento DGSIA
contenente l’individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziar i deputati ai depositi degli atti di parte. Espone che:
 il decreto del Tribunale era stato notificato al difensore il 14.11.2024 e al proposto NOME COGNOME il 16.11.2024;
-che l’impugnazione era stata inoltrata con P .E.C. del 25/11/2024, agli indirizzi ‘EMAILbologna’ e ‘EMAIL‘ , conformemente alle indicazioni del decreto DGSIA, quali caselle di posta elettronica deputate al deposito alla Corte di appello degli atti in materia di misure di prevenzione;
che, a seguito di rilievo dell’operatore di cancelleria, successivamente, il 17/12/2024, l’atto d’appello è stato reinviato all’indirizzo EMAIL;
 che  solo  tale  ultimo  indirizzo  è  stato  ritenuto  corretto  dalla  Corte  di  appello,  in  quanto deputato alla ricezione degli atti di impugnazione in materia di misure di prevenzione, secondo quanto indicato sul sito della Corte di appello, imputando al difensore di non essersi sincerato tempestivamente  della  corretta  ricezione  dell’atto e  dichiarando,  dunque,  la  tardività  del gravame.
Tanto premesso, deduce che la valutazione sulla tardività dell’impugnazione è frutto di un errore nella applicazione della legge, atteso che quella del 17/12/2024 non era la trasmissione del l’atto di  appello  ma  un  semplice  re-inoltro,  una  ripetizione  del  primo,  tempestivo,  invio  del 25/11/2024. Quanto alla scusabilità dell’errore il ricorrente invoca arresti di questa Corte che privilegiano l’approccio sostanzialistico (n. 26465 del 08/07/2022 ; n. 33324/2024)
2.2. Con il secondo motivo, si duole dell’omessa pronuncia nel merito delle eccezioni sollevate con l’atto di gravame , con le quali si erano segnalate le incongruenze motivazionali in punto di sussistenza della pericolosità del proposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso  è inammissibile.
2.Sembra chiaro, infatti, dalla rappresentazione del ricorrente e da quanto emerge dagli atti -a cui  il  Giudice  di  legittimità  accede  in  ragione  del  vizio  dedotto  ( error  in  procedendo )    –  che l’appello  sia  stato inoltrato  a  un  indirizzo  diverso  da  quello  deputato  alla  ricezione  delle impugnazioni e a una autorità diversa da quella che la legge individua come destinataria del gravame.
2.1.Giova, infatti, ricordare che :
-a norma  dell’art.  582  cod.  proc.  pen. ,  che  disciplina  le  modalità  di  presentazione dell’impugnazione, l’atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità
previste dall’articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugNOME;
-a  norma  dell’art  590,  l’impugnazione  unitamente  all’atto  impugNOME  e  agli  atti  del procedimento devono essere trasmessi al Giudic e dell’impugnazione.
-l ‘art.  591 , al comma  primo  lett. c) individua, tra le causa di inammissibilità dell’impugnazione, l’ipotesi in cui ‘non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 585 e 586 ‘ ( art. 591 co. 1 lett. c).
-l ‘art.  87 –  bis  del  D.  L.vo  n.  150/2022,  contenente  una  disposizione  transitoria  della ‘Riforma  Cartabia’,  autorizza  il  deposito  degli  atti  di  impugnazione  tramite  posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dell’ufficio giudiziario che ha emesso  il provvedimento, come modalità alternativa al deposito cartaceo in cancelleria.
-l’a rt. 87bis al comma 7 prevede: ‘ Fermo restando quanto previsto dall’articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell’atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l’impugnazione è altresì inammissibile: – omissis-
-c) quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del RAGIONE_SOCIALE di cui al comma 1, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugNOME o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui al comma 1, all’ufficio competente a decidere il riesame o l’appello.
-Il comma 8 dell’art. 87 -bis prevede che, nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugNOME dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza l’inammissibilità dell’impugnazione e dispone l’esecuzione del provvedimento impugNOME.
2.2. Dunque, nel caso di specie, l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta, a pena di inammissibilità, ai sensi del combiNOME disposto degli artt. 582 e 591 lett. c) cod. proc.pen., con atto depositato al giudice che aveva emesso il provvedimento, ovvero al Tribunale di Bologna; e, trattandosi di inoltro a mezzo p.e.c, l’indirizzo corretto, deputato alla ricezione delle impugnazioni, al quale il gravame avrebbe dovuto essere inoltrato, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 87 -bis del D. Lg.vo n. 150/2022, era: ‘EMAIL‘, secondo quanto risulta anche dall’allegato n. 6 al ricorso.
2.3. Nel caso di specie, il decreto del Tribunale, oggetto del gravame, era stato notificato al difensore e al proposto, rispettivamente, il 14/11 e il 16/11, cosicchè il termine ultimo (di dieci giorni) per la tempestiva impugnazione era il 26/11/2024.
2.4. Invece, il gravame è stato depositato con p.e.c. del 25/11/2024, inoltrata a due indirizzi di posta elettronica deputati, secondo il decreto DGSIA, al deposito degli atti in Corte di appello
in  materia  di  misure  di  prevenzione,  e  solo  successivamente,  il  17/12/2024, all’indirizzo deputato,  secondo  il  decreto  DGSIA,  alla  ricezione  delle  impugnazioni  aventi  riguardo all’Autorità Giudiziaria che aveva emesso il provvedimento impugNOME.
2.5. Come ha chiarito la giurisprudenza, in tema di impugnazioni, è inammissibile il gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 87bis , comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023 Rv. 285399 -01; conf. Sez. 2 n. 11795 del 21/02/2024 Rv. 286141; conf. S ez. 1, n. 47557 del 29/11/2024 Rv. 287294) . La Sez. 6 n. 19415 del 17/04/2025 Rv. 288084 ha anche precisato che non è causa di inammissibilità il deposito telematico del gravame presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, qualora l’atto, entro il termine previsto per il suo deposito, sia stato materialmente acquisito dalla cancelleria del giudice competente a decidere. (Conf. Sez. 6 n. 4633 del 09/11/2023 (dep. 2024 ) Rv. 286056 01). Nel caso di specie, ciò non è avvenuto, giacchè l’atto di gravame è giunto alla cancelleria del giudice competente a decidere solo dopo la scadenza del termine di legge.
2.5. Ne discende che l’impugnazione è inammissibile , come correttamente statuito dal Giudice territoriale, in quanto opzione decisionale conforme a diritto.
3.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge (art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME