Inammissibilità Ricorso Patteggiamento: La Necessità di Motivi Specifici
L’istituto del patteggiamento, previsto dall’art. 444 del codice di procedura penale, rappresenta una delle vie alternative al dibattimento ordinario. Tuttavia, l’accordo sulla pena non preclude totalmente la possibilità di un controllo di legalità da parte della Corte di Cassazione. Una recente ordinanza chiarisce i limiti e i requisiti di tale controllo, soffermandosi sul concetto di inammissibilità del ricorso patteggiamento quando i motivi di impugnazione risultano generici. Questo provvedimento sottolinea come la mancata specificazione delle cause di proscioglimento, che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare, conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Bergamo, con la quale un imputato veniva condannato a una pena di due anni di reclusione e 6.000 euro di multa. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. Nello specifico, sosteneva che il giudice di primo grado avesse omesso di pronunciarsi sulla possibile sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale. Tale norma, infatti, impone al giudice di dichiarare d’ufficio determinate cause di non punibilità in ogni stato e grado del processo, anche in sede di patteggiamento.
La Decisione sull’Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato. Secondo la Suprema Corte, un’impugnazione che si limiti a lamentare genericamente la mancata valutazione delle cause di proscioglimento, senza indicare quali specifici elementi avrebbero dovuto condurre a tale esito, è da considerarsi inammissibile. Il ricorso deve essere specifico e non può risolversi in una mera doglianza astratta.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha basato la sua decisione sul principio secondo cui, nel giudizio definito con il patteggiamento, l’impugnazione è inammissibile per genericità se lamenta l’omessa motivazione su cause di non punibilità senza fornire indicazioni concrete. Il ricorrente ha l’onere di specificare le ragioni e gli elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Nel caso di specie, il ricorrente non aveva indicato alcuna potenziale causa di proscioglimento, rendendo la sua censura del tutto generica e, di conseguenza, inidonea a superare il vaglio di ammissibilità. La Corte ha richiamato un proprio precedente (Cass. n. 250/2015) per rafforzare la propria posizione.
Alla declaratoria di inammissibilità, come previsto dall’art. 616 c.p.p., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000, la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto senza colpa.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi intende impugnare una sentenza di patteggiamento: non è sufficiente lamentare un’omissione da parte del giudice, ma è indispensabile fornire alla Corte di Cassazione tutti gli elementi specifici per valutare la fondatezza della doglianza. La genericità dei motivi di ricorso porta a una sicura declaratoria di inammissibilità ricorso patteggiamento, con l’ulteriore aggravio delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di redigere atti di impugnazione dettagliati e giuridicamente fondati, anche quando si contesta una sentenza emessa a seguito di un accordo tra le parti.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento sostenendo che il giudice doveva prosciogliere l’imputato?
Sì, è possibile, ma il ricorso deve essere specifico. Non è sufficiente lamentare genericamente la mancata valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., ma bisogna indicare quali elementi concreti avrebbero dovuto portare a tale decisione.
Cosa rende un ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento inammissibile per genericità?
Un ricorso è considerato generico, e quindi inammissibile, quando l’impugnazione si limita a denunciare l’omessa motivazione su cause di non punibilità senza accompagnare tale censura con l’indicazione specifica delle ragioni che avrebbero imposto al giudice l’assoluzione o il proscioglimento.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, equitativamente fissata dal giudice (in questo caso 3.000 euro), in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5884 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5884 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 11/10/1993
avverso la sentenza del 12/06/2024 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO
dato av so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza resa in udienza il 12 giugno 2024 ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. il Tribunale di Bergamo ha applicato nei confronti di COGNOME la pena di anni 2 di reclusione ed C 6.000,00 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto;
che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento all’omessa pronuncia circa la sussistenza di eventuali elementi di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che secondo il costante orientamento di questa Corte nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sez. VI penale, 7 gennaio 2015 n. 250);
che nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcuna eventuale causa di proscioglimento;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024
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