Inammissibilità Ricorso Patteggiamento: Quando l’Impugnazione è Inutile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: l’inammissibilità ricorso patteggiamento in appello. La vicenda riguarda un imputato che, pur avendo concordato la pena, ha tentato di impugnarla lamentando un errore di calcolo. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, fornendo chiarimenti importanti sul concetto di “carenza di interesse ad agire” e sulle conseguenze di un’impugnazione infondata.
I Fatti del Caso
Il ricorrente aveva definito la sua posizione in secondo grado attraverso un “concordato in appello”, previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale. L’accordo prevedeva una pena di quattro anni di reclusione e 18.000 euro di multa. Successivamente, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello avesse commesso un errore nella determinazione della pena base della multa, violando la legge.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nel principio della “carenza di interesse”. I giudici hanno osservato che la pena finale applicata dalla Corte d’Appello era esattamente quella concordata tra le parti. Di conseguenza, l’imputato non aveva alcun interesse concreto e attuale a contestare le modalità di calcolo intermedie che avevano portato a quel risultato.
L’errore lamentato, anche se fosse esistito, era del tutto irrilevante, poiché il risultato finale corrispondeva alla volontà espressa dalle parti nell’accordo. Questo rende evidente l’inammissibilità ricorso patteggiamento quando l’obiettivo del ricorrente è di fatto già stato raggiunto con la sentenza che egli stesso impugna.
Le Motivazioni: Irrilevanza dell’Errore e Carenza di Interesse
La motivazione della Suprema Corte si basa su una logica stringente. L’interesse a impugnare una sentenza deve essere concreto, cioè deve mirare a ottenere un risultato più favorevole per il ricorrente. In questo caso, l’eventuale correzione dell’errore di calcolo non avrebbe potuto portare a una pena inferiore a quella già pattuita. La pena irrogata era quella “concordata tra le parti”, e questo dato assorbe e rende irrilevante qualsiasi vizio del percorso logico-matematico seguito dal giudice per arrivarci.
Il ricorso, quindi, non era finalizzato a rimuovere un pregiudizio reale, ma si configurava come una contestazione puramente formale. La Cassazione, citando anche una sentenza della Corte Costituzionale, ha inoltre escluso che l’inammissibilità potesse essere attribuita a una causa non colpevole, condannando di conseguenza il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: gli accordi processuali, come il concordato in appello, hanno una forza vincolante che non può essere messa in discussione con pretesti formali. La decisione ha due importanti implicazioni pratiche:
1. Limite alle impugnazioni dilatorie: Si pone un freno ai ricorsi presentati senza una reale prospettiva di ottenere un beneficio, che hanno il solo scopo di ritardare l’esecuzione della pena.
2. Responsabilità del ricorrente: Chi presenta un ricorso inammissibile per ragioni evidenti, come la mancanza di interesse, deve farsi carico delle conseguenze economiche. La condanna al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende serve da deterrente contro l’abuso dello strumento processuale.
In sintesi, la giustizia non può essere attivata per mere questioni di principio o per correggere errori formali che non producono alcun effetto sostanziale sulla posizione dell’imputato.
È possibile impugnare una sentenza di “patteggiamento in appello” per un errore nel calcolo della pena base?
No, secondo la Corte di Cassazione, se la pena finale applicata corrisponde esattamente a quella concordata tra le parti, l’eventuale errore nel calcolo della pena base diventa irrilevante. Il ricorso è quindi inammissibile per carenza di interesse.
Cosa significa “carenza di interesse” in questo contesto?
Significa che l’imputato non ha un vantaggio concreto da ottenere dall’accoglimento del suo ricorso, poiché la pena che sta scontando è già quella che aveva accettato nell’accordo. L’impugnazione non porterebbe a un risultato a lui più favorevole.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3426 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3426 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce la violazione di legge con
riferimento all’individuazione della pena base della multa con riguardo ad una senten pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis proc. pen, è inammissibile per carenza di interesse
quanto la pena oggetto dell’accordo, ossia quattro anni di reclusione e 18.000 euro di multa, proprio quella inflitta con la sentenza impugnata, essendo del tutto irrilevante l’errore determinazione della pena base, laddove, appunto, la pena irrogata corrisponde a quella concordata tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. A I Così deciso in Roma, il (14 novembre 2025.