Inammissibilità Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Fa Chiarezza sulla Procedura
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie principali per la definizione alternativa dei procedimenti penali. Tuttavia, la sua natura consensuale impone limiti stringenti alle possibilità di impugnazione. Con la recente ordinanza n. 5920 del 2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’inammissibilità ricorso patteggiamento quando i motivi sono incompatibili con l’accordo raggiunto tra accusa e difesa. La decisione chiarisce inoltre l’ambito di applicazione della procedura semplificata de plano.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per l’udienza preliminare. L’imputato lamentava, in termini generici, una presunta ‘omessa motivazione’ da parte del giudice di primo grado. La Corte di Cassazione è stata chiamata a valutare se tale motivo di ricorso fosse ammissibile, considerando che la sentenza impugnata era il risultato di un accordo volontario a cui lo stesso ricorrente aveva aderito.
L’Inammissibilità del Ricorso contro il Patteggiamento
La Suprema Corte ha subito rilevato la palese infondatezza del ricorso. I giudici hanno sottolineato che sollevare questioni incompatibili con la volontà espressa di patteggiare la pena costituisce un motivo non consentito dalla legge. Il patteggiamento si fonda, infatti, sul consenso dell’imputato al trattamento sanzionatorio concordato, il che preclude la possibilità di contestare successivamente aspetti che sono impliciti nell’accordo stesso, come la valutazione del merito delle accuse.
Di fronte a tale palese vizio, la Corte ha deciso di applicare la procedura de plano, prevista dall’art. 610, comma 5-bis del codice di procedura penale. Questa procedura, semplificata e non partecipata, consente alla Corte di dichiarare l’inammissibilità senza notificare la data dell’udienza al difensore, accelerando la definizione del giudizio.
Le Motivazioni della Cassazione
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione combinata degli articoli 448, comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. La Corte ha spiegato che il legislatore, con la riforma del 2017, ha inteso estendere la procedura de plano a tutte le sentenze di patteggiamento i cui ricorsi risultino inammissibili, a prescindere dalla specifica causa di inammissibilità.
La norma contenuta nella seconda parte dell’art. 610, comma 5-bis, si pone come lex specialis rispetto alla regola generale prevista nella prima parte dello stesso comma. Mentre per altre categorie di ricorsi inammissibili è prevista una trattazione in forma non partecipata, per quelli contro le sentenze ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento), la logica conseguenza è l’applicazione diretta della procedura de plano. Questa interpretazione, supportata anche da precedenti giurisprudenziali (come l’ord. n. 3110/2018), garantisce efficienza e coerenza al sistema, evitando formalità superflue per ricorsi manifestamente privi di fondamento.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: impugnare una sentenza di patteggiamento è possibile solo per motivi specifici e limitati, che non contraddicano la natura consensuale dell’accordo. Proporre un ricorso basato su argomentazioni generiche o incompatibili con il patteggiamento stesso conduce a una dichiarazione di inammissibilità. Tale declaratoria viene gestita con la procedura accelerata de plano, con la conseguenza diretta della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come in questo caso fissata in tremila euro. La decisione serve da monito sull’importanza di valutare attentamente i presupposti di un ricorso in Cassazione avverso un patteggiamento, per evitare esiti procedurali sfavorevoli e costi aggiuntivi.
Perché il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su motivi non consentiti dalla legge (‘non deducibili’). In particolare, il ricorrente lamentava una generica ‘omessa motivazione’, un argomento incompatibile con la natura consensuale del patteggiamento, che presuppone l’accettazione del trattamento sanzionatorio da parte dello stesso ricorrente.
Cosa significa che la Corte ha deciso ‘de plano’?
Significa che la Corte ha applicato una procedura semplificata e non partecipata, prevista dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p. La decisione di inammissibilità è stata presa sulla base dei soli atti scritti, senza fissare un’udienza e senza notificare la data al difensore. Questa procedura è specificamente prevista per i ricorsi inammissibili contro le sentenze di patteggiamento.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5920 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 5920 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Mussomeli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 emessa dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Caltanissetta;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME Letta l’istanza di differimento dell’udienza dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
Assennato per mancata notifica della fissazione dell’udienza.
OSSERVA
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e, quindi, senza notiziare della data di fissazione dell’udienza i difensore ex art.610, comma 5-bis cod. proc. pen., perché proposto avverso una sentenza di patteggiamento per motivi non deducibili afferenti genericamente la omessa motivazione della sentenza, dunque su argomenti incompatibili con l’avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale.
L’inammissibilità può essere dichiarata mediante la procedura de plano, semplificata e non partecipata, prevista dal nuovo comma 5-bis dell’art. 610 cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, poiché la seconda parte di detta disposizione, riferita appunto alle inammissibilit afferenti alle sentenze di patteggiamento, combinata con la norma di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., deve leggersi nel senso che il legislatore abbia voluto estendere l’applicabilità di tale procedura senza formalità a tut le sentenze emesse ex art. 444 cod. proc. pen., a prescindere da quale sia l causa di inammissibilità da dichiararsi.
La disposizione normativa prevista dalla seconda parte dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella prevista dalla prima parte del medesimo comma, che dispone, invece, la trattazione in forma non partecipata dei soli ricorsi rientranti nelle categorie inammissibilità ivi previste: l’assenza di qualsiasi distinzione nella porzione norma relativa alla inammissibilità da dichiararsi per le sentenze d patteggiamento conduce alla logica conseguenza di applicare la procedura de plano in ogni caso in cui il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. si riveli inammissibile (Sez. 6, ord. n. 3110 del 8/1/2018, Piacente, Rv. 272145).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
Il Consigli nsore
Il Pres,id nte