Inammissibilità Ricorso Patteggiamento: Quando l’Appello è Inutile
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: i limiti stringenti all’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di patteggiamento. La pronuncia chiarisce l’inammissibilità del ricorso patteggiamento quando i motivi sono generici e non rientrano nelle specifiche eccezioni previste dalla legge. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere la natura dell’accordo sulla pena e le sue definitive conseguenze.
I Fatti del Caso
Il ricorrente aveva impugnato davanti alla Corte di Cassazione la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la pena concordata attraverso il rito del patteggiamento. I motivi addotti nel ricorso, tuttavia, sono stati ritenuti dalla Suprema Corte come censure generiche e non consentite dalla normativa che regola questo speciale procedimento.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla natura stessa del patteggiamento, disciplinato dall’art. 444 del codice di procedura penale. Questo istituto rappresenta un accordo tra accusa e difesa che, una vezzavolte approvato dal giudice, comporta una significativa limitazione delle possibilità di riesame. Di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso patteggiamento è la regola quando le doglianze non vertono su vizi specifici e tassativi.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni dell’ordinanza sono chiare e didattiche. La Corte ha ricordato che l’accordo intervenuto tra le parti esonera l’accusa dall’onere della prova. La sentenza che recepisce tale accordo è considerata sufficientemente motivata se contiene:
1. Una descrizione sintetica del fatto, anche se deducibile dal capo d’imputazione.
2. L’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica del reato.
3. Il richiamo all’art. 129 del codice di procedura penale per escludere la presenza di cause di non punibilità che imporrebbero un proscioglimento immediato.
4. La verifica della congruità della pena patteggiata, in linea con i principi dell’art. 27 della Costituzione.
La Corte d’Appello si era attenuta scrupolosamente a questa verifica, rendendo la sua sentenza ‘incensurabile’ sia sul profilo della responsabilità che su quello della commisurazione della pena. Ogni ulteriore censura sul merito dei fatti è preclusa, in quanto l’imputato ha volontariamente rinunciato al dibattimento accettando l’accordo. La Corte ha quindi proceduto a una declaratoria di inammissibilità ‘de plano’, senza la necessità di un’udienza, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa pronuncia rafforza un concetto chiave: il patteggiamento è una scelta processuale che chiude definitivamente la vicenda giudiziaria, salvo casi eccezionali. Non è una via per ottenere uno sconto di pena e poi tentare di rimettere in discussione l’intera accusa in sede di impugnazione. Le implicazioni pratiche sono evidenti: chi opta per il patteggiamento deve essere pienamente consapevole che sta rinunciando a contestare l’accusa nel merito. Un ricorso successivo, se fondato su motivi generici, non solo sarà dichiarato inammissibile, ma comporterà anche ulteriori costi e sanzioni, come dimostra la condanna al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende in questo specifico caso.
Perché il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano generici e non rientravano tra quelli specificamente consentiti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento. La natura dell’accordo sulla pena limita fortemente le possibilità di appello.
Cosa deve verificare il giudice prima di approvare un patteggiamento?
Il giudice deve verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, l’assenza di cause di proscioglimento immediato (ai sensi dell’art. 129 c.p.p.) e la congruità della pena concordata tra le parti, in conformità con l’art. 27 della Costituzione.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in questo contesto?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3678 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 3678 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Il ricorso è inammissibile perché i motivi propongono censure (peraltro genericamente espresse) non consentite. Infatti, va ribadito che, in sede applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
4.
pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824). A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede sia sotto il profilo dell’affermazione di responsabilità sia sotto quello della commisurazione della pena.
Pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2023 Il Consigli , r estensore Il GLYPH sidente