Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21068 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21068 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 12/05/1995
avverso la sentenza del 06/11/2024 del TRIBUNALE di LODI
.–d – ater – erv a-rti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Monza in data
15/10/2024 di applicazione della pena concordata, ex art. 444 cod. proc. pen., di anni cinque reclusione ed euro 18.000,00 di multa, in ordine al reato di cui agli art. 73, comma 1, e 80
d.P.R. n. 309 del 1990 per aver detenuto sostanze stupefacenti del tipo cocaina, ai fini di cede a terzi.
Con un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto dall’imputato al di fuori delle strette ipotes all’art. 448, comma
2-bis cod. proc. pen., come introdotto dall’art. 1, comma 50, I.n. 103 del
2017 che sole consentono la impugnabilità della sentenza di applicazione della pena nella presente sede.
Infatti, in tema di “patteggiamento”, il rito prescelto non consente la prospettazione, in se legittimità,
di questioni che risultino incompatibili con la richiesta di applicazione della p
formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultan contestazione, poiché l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in
discussione, presupponendosi la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anch assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a e prestato. (Sez. V n. 21287, 04 giugno 2010; Sez. II n. 5240, 14 gennaio 2009). Va aggiunto che l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succin descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della corrette della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’articolo 129 cod. proc. pen. per esc la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità del patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. IV .34494, 17 ottobre 2006).
Nella fattispecie, il giudice ha compiutamente richiamato le risultanze degli atti di ind acquisiti ed ha rilevato la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e dell’insuss delle condizioni di applicabilità dell’articolo 129 cod. proc. pen.
Quanto sopra evidenziato dà quindi luogo ad inammissibilità del ricorso che deve essere dichiarata “de plano” ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna `,Iii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella/camera di consiglio del 14 marzo 2025