Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25688 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25688 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MOLA DI BARI il 10/03/1984
avverso la sentenza del 19/02/2025 del TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
ex
1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, COGNOME Giuseppe impugna la sentenza art. 444
cod. proc. pen. del Tribunale di Bari che ha applicato la pena ritenuta di giustizia in ordine al deli cui all’art. 385 cod. pen.
2. La difesa deduce l’erronea qualificazione giuridica del fatto.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano
perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017
entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell’a
448, comma
2
-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato
all’erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sen all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Se
n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014). La contestazione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto, invero, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti nella
in cui rappresenta l’adesione al precedente accordo data dal P.M.; si deve ribadire che l’erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione solo quando risulti, c
indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013,
COGNOME, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/201 COGNOME, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sentenza di patteggiamento, quale, in sostanza, si denunciano – come nel caso in esame – inammissibili vizi di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272026).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/06/2025