Inammissibilità Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Chiude la Porta a Impugnazioni Generiche
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, meglio noto come patteggiamento. La decisione sottolinea la quasi totale definitività dell’accordo raggiunto, chiarendo i limiti invalicabili per l’impugnazione. L’ordinanza in esame affronta direttamente il tema della inammissibilità del ricorso patteggiamento quando questo si fonda su motivi non consentiti dalla legge, in particolare sulla presunta omessa valutazione da parte del giudice di possibili cause di proscioglimento.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare (G.U.P.) del Tribunale di Bari. Due imputati avevano concordato con la pubblica accusa l’applicazione di una pena per reati gravi, tra cui riciclaggio, associazione a delinquere, simulazione di reato e truffa assicurativa. Il G.U.P., verificata la correttezza dell’accordo e la qualificazione giuridica dei fatti, aveva ratificato il patteggiamento, rendendo esecutiva la pena concordata.
L’Appello e i Motivi del Ricorso
Nonostante l’accordo sottoscritto, gli imputati, tramite i loro difensori, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza. Il motivo centrale del ricorso era la presunta violazione dell’art. 606, lettera e), del codice di procedura penale. In sostanza, i ricorrenti lamentavano una motivazione omessa o carente sulla loro effettiva responsabilità penale e, soprattutto, sulla presunta insussistenza di cause di proscioglimento che il giudice avrebbe dovuto rilevare d’ufficio ai sensi dell’art. 129 c.p.p., prima di applicare la pena patteggiata.
La Decisione della Cassazione: Analisi dell’Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha respinto seccamente le argomentazioni dei ricorrenti, dichiarando i ricorsi manifestamente infondati e, di conseguenza, inammissibili. La decisione si fonda su una norma specifica e decisiva: l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Corte
Il fulcro della motivazione risiede nell’interpretazione della normativa introdotta con la Legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”). Tale legge ha introdotto il comma 2-bis all’art. 448 c.p.p., che stabilisce espressamente l’inammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento quando con esso si deduca “l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129”.
La Corte ha spiegato che questa previsione normativa preclude in radice la possibilità di contestare in sede di legittimità una presunta mancata analisi della piattaforma probatoria. Accettando il patteggiamento, l’imputato di fatto rinuncia a un accertamento completo della sua colpevolezza e accetta la pena proposta in cambio di benefici. Pertanto, non può in un secondo momento dolersi del fatto che il giudice non abbia esplorato d’ufficio la possibilità di una sua completa assoluzione. Il controllo del giudice sul patteggiamento è limitato alla verifica della volontarietà del consenso, della correttezza della qualificazione giuridica del fatto e della congruità della pena, ma non si estende a un riesame del merito che le parti stesse hanno voluto evitare.
La Corte ha quindi applicato la procedura semplificata “de plano”, prevista dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. per i ricorsi palesemente inammissibili, senza necessità di un’udienza pubblica. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale molto chiaro: il patteggiamento è un accordo che, una vezzo ratificato dal giudice, assume un carattere di stabilità quasi assoluta. Le vie di impugnazione sono estremamente limitate e non possono essere utilizzate per rimettere in discussione il merito della vicenda processuale. La scelta di patteggiare implica una rinuncia implicita a far valere determinate difese. L’inammissibilità del ricorso patteggiamento basato sulla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. serve a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che un istituto pensato per deflazionare il carico processuale si trasformi in una ulteriore occasione di contenzioso.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento lamentando che il giudice non ha valutato le cause di proscioglimento?
No, l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale stabilisce che un ricorso per cassazione basato su questo specifico motivo è inammissibile. L’imputato, accettando il patteggiamento, rinuncia a contestare nel merito la propria responsabilità.
Quali sono le conseguenze se si presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
La Corte di Cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso con un’ordinanza emessa con procedura semplificata (“de plano”) e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché la legge limita così strettamente i motivi di ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
La legge intende rafforzare la natura di accordo negoziale del patteggiamento. Limitare l’impugnazione serve a garantire la stabilità e la definitività della decisione, evitando che il rito speciale venga usato in modo strumentale per ottenere un riesame nel merito dopo aver già beneficiato di uno sconto di pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46236 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 46236 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a MOLFETTA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a TERLIZZI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Il G.U.P. del Tribunale di Bari, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., applicava a COGNOME NOME e COGNOME NOME le pene concordate tra le parti in ordine ai reati di ricicla associazione a delinquere, simulazione di reato e truffa a compagnia assicurativa agli stessi rispettivamente ascritti.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettiv difensori; entrambi lamentavano violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per omess motivazione sulla responsabilità e sulla insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 12 cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 I ricorsi sono proposti per motivi non deducibili ovvero manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili con procedura de plano ai sensi dell’art. 610 comma 5 bis seconda parte cod.proc.pen..
Ed invero, va ricordato come ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdot con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso l sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in t
caso, la corte provvede a dichiarare l’inammissibilità con ordinanza “de plano” ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 – 01). Ne deriva che in questa fase è preclusa qualsiasi questione attinente la sufficienza della piattaforma probator
In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 novembre 2023
IL CONSIGLIERE EST.