Inammissibilità Ricorso Patteggiamento: Quando l’Appello è Destinato al Fallimento
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una via processuale deflattiva, ma le cui sentenze sono soggette a limiti di impugnazione molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza il principio dell’inammissibilità del ricorso patteggiamento quando questo si fonda su motivi non espressamente consentiti dalla legge, delineando un perimetro invalicabile per la difesa. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i rischi e le conseguenze di un’impugnazione avventata.
I Fatti del Caso
Due individui, a seguito di una condanna per violazione della normativa sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990), avevano raggiunto un accordo con la pubblica accusa per l’applicazione di una pena concordata, ratificata con sentenza dal Tribunale di Roma. Nonostante l’accordo, i due hanno deciso di presentare separati ricorsi per cassazione, lamentando una presunta violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che riguarda l’obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una procedura snella e senza udienza pubblica (trattazione de plano), ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione non è entrata nel merito delle doglianze sollevate, ma si è fermata a un controllo preliminare sulla loro ammissibilità. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità del Ricorso
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Tra questi non rientra la generica violazione di norme processuali come quella invocata dai ricorrenti. La legge limita l’impugnazione a questioni specifiche, come l’errata qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena applicata, per garantire la stabilità delle sentenze frutto di un accordo tra le parti.
La Corte ha sottolineato che proporre un ricorso per motivi non consentiti rende l’impugnazione ab origine inammissibile. Questa scelta legislativa mira a evitare che il patteggiamento venga utilizzato come uno strumento per poi tentare, con motivi pretestuosi, di rimettere in discussione l’intero accordo. La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, supportata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, serve inoltre come deterrente, sanzionando il comportamento colposo di chi attiva un procedimento di impugnazione senza averne i presupposti legali.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo che, una volta raggiunto e ratificato dal giudice, acquisisce una notevole stabilità. L’inammissibilità del ricorso patteggiamento per motivi non previsti dalla legge non è solo una regola procedurale, ma una scelta di sistema che valorizza l’economia processuale e la responsabilità delle parti. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che la decisione di impugnare una sentenza di patteggiamento deve essere ponderata con estrema attenzione, verificando scrupolosamente la corrispondenza tra le proprie doglianze e i limitati motivi di ricorso ammessi dalla legge. Agire diversamente non solo non porta ad alcun risultato utile, ma espone a conseguenze economiche significative, come il pagamento delle spese e di una cospicua sanzione pecuniaria.
Perché i ricorsi contro la sentenza di patteggiamento sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché proposti per un motivo non consentito dalla legge. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca tassativamente i soli motivi per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento, e quello sollevato dai ricorrenti non era tra questi.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso inammissibile?
La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la sanzione è stata di 3.000 euro per ciascun ricorrente.
Cosa significa che i ricorsi sono stati trattati ‘de plano’?
Significa che la Corte di Cassazione ha deciso sulla base degli atti scritti, senza la necessità di una pubblica udienza, secondo una procedura semplificata prevista dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale per i ricorsi che appaiono palesemente inammissibili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41089 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41089 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a CATTOLICA il DATA_NASCITA
COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/05/2025 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 deducendo la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen.;
ritenuto che i ricorsi possono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazioni che devono essere dichiarate inammissibili in quanto proposte per un motivo non consentito dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.);
ritenuto che all’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025
Il Consiglie COGNOME stensore COGNOME
Il Presiddde