Inammissibilità Ricorso Patteggiamento: Quando l’Appello Non Può Essere Discusso
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: i limiti all’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di patteggiamento. Comprendere le ragioni dietro la decisione di inammissibilità del ricorso patteggiamento è fondamentale per capire la natura stessa di questo rito speciale. L’accordo tra accusa e difesa, infatti, comporta conseguenze procedurali ben precise, che limitano fortemente la possibilità di rimettere in discussione la vicenda processuale in un secondo momento.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare. L’imputato, tramite il suo difensore, ha tentato di portare le sue ragioni davanti alla Suprema Corte, contestando la decisione di primo grado. Tuttavia, il suo tentativo si è scontrato con le rigide regole che governano l’impugnazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti.
La Decisione sull’Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle doglianze sollevate dal ricorrente, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità. La Corte ha stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato, applicando una procedura accelerata nota come “de plano”, prevista per i casi di manifesta inammissibilità. Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione alla base della decisione è di natura squisitamente giuridico-procedurale e si fonda sulla natura del patteggiamento. La Corte ha ribadito un principio consolidato: il patteggiamento è un atto negoziale. Attraverso questo accordo, l’imputato accetta l’applicazione di una determinata pena in cambio di una riduzione, dispensando di fatto l’accusa dall’onere di provare la sua colpevolezza nel corso di un dibattimento.
Questo “scambio” processuale ha una conseguenza diretta: le argomentazioni di un eventuale ricorso non possono più vertere sulla ricostruzione dei fatti o sulla valutazione delle prove, poiché l’imputato vi ha implicitamente rinunciato con l’accordo. Il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è consentito solo per vizi specifici, come errori nel calcolo della pena, errata qualificazione giuridica del fatto se evidente, o vizi del consenso. Nel caso di specie, le argomentazioni del ricorrente non rientravano in queste ristrette categorie, rendendo il ricorso strutturalmente inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza conferma che la scelta del patteggiamento è una decisione strategica con implicazioni definitive. Una volta intrapresa questa strada, le possibilità di impugnazione si riducono drasticamente. La dichiarazione di inammissibilità con procedura “de plano” e la conseguente condanna a spese e sanzione pecuniaria servono anche come deterrente contro ricorsi pretestuosi o dilatori. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, questa pronuncia è un chiaro monito: la valutazione sull’opportunità di patteggiare deve essere fatta con estrema attenzione, considerando che preclude, nella maggior parte dei casi, una futura discussione sul merito dell’accusa.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, non sempre. L’impugnazione è possibile solo per motivi specifici previsti dalla legge, come errori di diritto nella qualificazione del fatto o nel calcolo della pena. Non è possibile contestare i fatti o la valutazione delle prove, poiché l’imputato vi ha rinunciato accettando il patteggiamento.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile ‘de plano’?
Significa che la Corte di Cassazione lo respinge con una procedura semplificata e accelerata, senza necessità di udienza pubblica. Questa procedura viene utilizzata quando il ricorso è manifestamente infondato o, come in questo caso, non possiede i requisiti legali per essere esaminato nel merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte può condannarlo al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25281 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25281 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SHKODER( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PESARO udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
- Con la sentenza impugnata, il Gip del Tribunale di Pesaro, in data 5.2.2025, in applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss.
cod.proc.pen., ha applicato~emja COGNOME, per reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, la pena di anni tre di reclusione e di euro 12.000 di multa.
- L’imputato ricorre avverso la sentenza del Tribunale,lamentando violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell’art. 129
cod.proc.pen.
- Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come
introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato,
al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della usura di sicurezza.
- Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l’obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura
giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.