Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25281 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25281 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SHKODER( ALBANIA) il 13/01/1989
avverso la sentenza del 05/02/2025 del GIUDICE COGNOME di PESARO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Con la sentenza impugnata, il Gip del Tribunale di Pesaro, in data 5.2.2025, in applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss.
cod.proc.pen., ha applicato~NOME COGNOME per reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, la pena di anni tre di reclusione e di euro 12.000 di multa.
2. L’imputato ricorre avverso la sentenza del Tribunale,lamentando violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell’art. 129
cod.proc.pen.
3. Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come
introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato,
al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della usura di sicurezza.
4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l’obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura
giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.