Inammissibilità Ricorso Patteggiamento: Analisi di una Recente Ordinanza della Cassazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie principali per la definizione accelerata dei procedimenti penali. Tuttavia, la sua natura di accordo tra accusa e difesa ne limita fortemente le possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui rigidi confini che regolano questa materia, confermando come la genericità dei motivi porti inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso patteggiamento.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Cagliari, con la quale veniva applicata la pena concordata tra il Pubblico Ministero e due imputati per un reato previsto dall’art. 73, comma 1, del D.P.R. 309/1990, in materia di sostanze stupefacenti. Nonostante l’accordo raggiunto, i due imputati decidevano di presentare ricorso per cassazione avverso tale sentenza.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
I ricorrenti hanno lamentato una violazione di legge e un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello. Nello specifico, sostenevano che il giudice di merito avesse omesso di esaminare la possibile sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Secondo la loro tesi, il giudice del patteggiamento ha sempre il dovere di verificare, prima di ratificare l’accordo, che non esistano le condizioni per un’assoluzione piena dell’imputato.
La Decisione e l’Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando i ricorsi inammissibili “de plano”, ovvero senza la celebrazione di un’udienza formale, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali: la genericità dei motivi addotti e il mancato rispetto dei limiti tassativi previsti per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha chiarito in modo inequivocabile le ragioni della sua decisione. In primo luogo, i ricorsi sono stati giudicati generici, non specificando in che modo il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare le presunte cause di proscioglimento.
In secondo luogo, e in maniera decisiva, i giudici hanno ribadito che l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è consentita solo per i motivi tassativamente elencati nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Tali motivi includono, ad esempio, un vizio nella formazione della volontà dell’imputato, un errore nella qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena concordata. La doglianza relativa alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., così come formulata dai ricorrenti, non rientra in questo elenco circoscritto. Pertanto, il ricorso è stato considerato proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato: la sentenza di patteggiamento gode di una stabilità quasi assoluta. Chi sceglie questa via processuale deve essere consapevole che le possibilità di rimettere in discussione l’accordo sono estremamente limitate. Un ricorso in Cassazione deve essere fondato su motivi specifici, tecnici e previsti dalla legge, non su generiche lamentele riguardanti la valutazione del merito. La conseguenza della declaratoria di inammissibilità è severa: oltre a rendere definitiva la condanna, comporta il pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma (in questo caso, tremila euro per ciascun ricorrente) a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso infondato.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale limita l’impugnazione a motivi specifici, come vizi della volontà, errata qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena. Non si può contestare la valutazione dei fatti.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: era generico e, soprattutto, era basato su motivi non inclusi nell’elenco tassativo dei casi per cui è ammesso ricorrere contro una sentenza di patteggiamento.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro ciascuno) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42259 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42259 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
L
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che, norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dagli stessi richiesta con il consenso del P.M.
che i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al manca esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;
che i ricorsi, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., vanno dichiarati inammissibili perché generici e proposti al di fuori dei casi previsti dall’ comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2024