Inammissibilità Ricorso Patteggiamento: Limiti e Conseguenze
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie principali per la definizione accelerata dei procedimenti penali. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta significative limitazioni sulle possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza i paletti entro cui è possibile ricorrere contro una sentenza di applicazione della pena, sottolineando come la genericità dei motivi porti inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità ricorso patteggiamento.
I Fatti di Causa
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Asti. L’imputato, dopo aver concordato la pena, ha deciso di impugnare la decisione dinanzi alla Suprema Corte, sollevando questioni relative alla qualificazione giuridica del fatto contestato.
I Rigidi Limiti al Ricorso dopo il Patteggiamento
La normativa processuale penale, in particolare l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, stabilisce che la sentenza di patteggiamento può essere impugnata in Cassazione solo per motivi molto specifici. Tra questi rientra l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ma solo qualora si tratti di un “errore manifesto”. Questo significa che l’errore deve essere palese, immediatamente riconoscibile dalla lettura degli atti e non soggetto a margini di interpretabilità.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che i motivi addotti dal ricorrente non soddisfacessero tale requisito di manifesta evidenza. L’impugnazione è stata giudicata aspecifica e non autosufficiente, ovvero formulata in termini generici e senza fornire alla Corte gli elementi necessari per cogliere immediatamente la presunta violazione di legge.
Le Motivazioni della Cassazione sull’inammissibilità ricorso patteggiamento
La Settima Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per un motivo non consentito. I giudici hanno spiegato che un’impugnazione che si limita a denunciare una violazione di legge in modo vago, senza che questa emerga con “indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità” dal capo di imputazione o dalla motivazione della sentenza, non può essere accolta. Citando un precedente conforme (sentenza n. 13749/2022), la Corte ha rafforzato il principio secondo cui l’errore di qualificazione giuridica deve essere palesemente eccentrico rispetto ai fatti contestati. Inoltre, è stato chiarito che l’originaria inammissibilità del ricorso rende inefficace anche un’eventuale successiva rinuncia, consolidando la decisione di non procedere all’esame nel merito.
Le Conclusioni: Condanna alle Spese e Sanzione Pecuniaria
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. A ciò si è aggiunta la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, ristorare l’amministrazione della giustizia per l’attivazione di un procedimento rivelatosi infondato; dall’altro, fungere da deterrente contro la proposizione di ricorsi palesemente inammissibili o dilatori. La decisione, pertanto, non solo chiarisce un importante aspetto procedurale, ma lancia un chiaro messaggio sulla necessità di ponderare attentamente la scelta di impugnare una sentenza di patteggiamento, visti i ristretti margini di ammissibilità e le severe conseguenze in caso di rigetto.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è ammesso solo per un numero limitato di motivi espressamente previsti dalla legge, come l’erronea qualificazione giuridica del fatto, a condizione che l’errore sia manifesto e immediatamente riconoscibile.
Cosa si intende quando un ricorso è definito ‘aspecifico e non autosufficiente’?
Significa che le ragioni dell’impugnazione sono esposte in modo generico e non forniscono alla Corte tutti gli elementi necessari per decidere, senza dover compiere ulteriori approfondimenti non consentiti in quella sede.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11223 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11223 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 del GIP TRIBUNALE di ASTI
k i -a -t o avviso alle -prìT : , -3
/ udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il ricorso proposto da COGNOME é inammissibile perché proposto per un motivo non consentito;
rilevato infatti, che in tema di applicazione della pena su richiesta delle pa possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, co proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indis immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile, come nel caso di specie, l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023);
ritenuto che l’originaria inammissibilità del ricorso rende inefficace la successiva rinu ritenuto che va, quindi, dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consiglier9 estensore GLYPH
Il Pre idente