Inammissibilità Ricorso Post-Patteggiamento: La Cassazione Conferma la Linea Dura
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i limiti stringenti per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, sottolineando come l’inammissibilità del ricorso sia la conseguenza quasi certa per chi non rispetta le condizioni tassative imposte dalla legge. Questa decisione offre un’importante lezione sulle conseguenze della riforma legislativa del 2017 e sulla necessità di valutare attentamente i presupposti di un appello.
Il Contesto del Ricorso: L’Appello a un Patteggiamento
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (comunemente nota come patteggiamento), emessa dal Tribunale di Napoli Nord. L’imputato ha tentato di portare la decisione davanti alla Corte di Cassazione per ottenerne la revisione.
Tuttavia, sia la sentenza impugnata sia il successivo ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data cruciale che segna l’entrata in vigore della Legge n. 103/2017, la cosiddetta ‘Riforma Orlando’, che ha profondamente modificato le regole sull’impugnazione in materia di patteggiamento.
La Riforma del 2017 e l’Inammissibilità del Ricorso
Il punto centrale della decisione della Corte è l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto proprio dalla riforma del 2017. Questa norma ha escluso le sentenze di patteggiamento dal novero dei provvedimenti generalmente impugnabili, limitando la possibilità di ricorso a casi eccezionali e specificamente indicati.
I Motivi Tassativi per l’Impugnazione
Un ricorso contro una sentenza di patteggiamento può essere considerato ammissibile solo se si basa su motivi ben precisi, tra cui:
*   La mancata espressione del consenso da parte dell’imputato.
*   La corruzione del giudice.
*   L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
*   L’illegalità della pena applicata.
Nel caso specifico, la Cassazione ha rilevato che il ricorso presentato non rientrava in nessuna di queste categorie. In particolare, non è stata riscontrata né la violazione dell’obbligo di immediato proscioglimento (art. 129 c.p.p.), né un difetto di motivazione sugli elementi fondamentali della decisione.
Le Motivazioni della Cassazione: Procedura ‘de plano’
La Corte, constatando l’evidente mancanza dei presupposti di legge, ha proceduto con una declaratoria di inammissibilità attraverso la procedura semplificata de plano, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questo rito accelerato viene utilizzato quando l’inammissibilità del ricorso è palese e non richiede un’udienza dibattimentale.
La conseguenza diretta di tale dichiarazione, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., è stata duplice. In primo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, è stato condannato al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La Corte ha specificato che non vi erano elementi per escludere la colpa del ricorrente nel proporre un’impugnazione palesemente infondata, richiamando a tal proposito la giurisprudenza della Corte Costituzionale.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità del Ricorso
Questa ordinanza serve da monito: l’accesso al giudizio di Cassazione dopo un patteggiamento non è un diritto incondizionato, ma una possibilità residuale, limitata a vizi specifici e gravi. La riforma del 2017 ha inteso dare maggiore stabilità alle sentenze di patteggiamento, deflazionando il carico della Suprema Corte. Chiunque intenda percorrere questa strada deve essere consapevole che un ricorso proposto al di fuori dei binari stretti tracciati dal legislatore non solo sarà respinto, ma comporterà anche significative conseguenze economiche. La decisione sottolinea la responsabilità della parte nel promuovere impugnazioni, sanzionando l’abuso dello strumento processuale.
 
Perché il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, essendo stato proposto dopo l’entrata in vigore della Legge n. 103/2017, non rientrava in nessuno dei motivi specifici e limitati previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No. Dopo la riforma del 2017, la sentenza di patteggiamento non è un provvedimento liberamente impugnabile. L’impugnazione è consentita solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge, come ad esempio un vizio nel consenso o un’errata qualificazione giuridica del fatto.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8030 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2   Num. 8030  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso in esame, con il quale si impugna la decisione che ha applicato la pena su richiesta de parti, è inammissibile, giacché proposto avverso provvedimento non impugnabile, se non per motivi determinati.
1.1. Il provvedimento impugnato ed il ricorso sono infatti successivi al 3 agosto 2017, data di entra in vigore della legge n.103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la sentenza applicazione su richiesta delle parti dal novero dei provvedimenti impugnabili, se non per moti specificamente indicati (art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.), tra i quali non ricorre la viola del comma 1 dell’art. 129 cod. proc. pen. (obbligo di immediato riconoscimento, in ogni stato e grado del processo, di una delle cause di proscioglimento), né il difetto di motivazione sugli elementi d decisione.
1.2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell’art. 610 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrent pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024.