Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13049 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13049 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BISCEGLIE il 04/08/1994
avverso la sentenza del 03/10/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di TRAI’lI
(dato avviso alle parti;1
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
– Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di T -ani ha applicato, a COGNOME NOME, la pena concordata, per il reato di cui alhìrt. 73 comnna 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di anni quattro di reclusione e C 1/1.1)00,00 di multa.
– Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassdzione, chiedendone l’annullamento e lamentando la violazione di legge e il n Azio di motivazione circa l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e in relazione al giudizio di comparazione.
Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell’art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto cori:: della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso , senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, sec;:ue, a norma dell’art.616 cod.proc.pen. l’onere del versamento di una somma, in iavore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 3.000,00.
– Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo di ordine dirimell.e, che l’impugnazione risulta proposta per motivi non consentiti, ai sensi dell’art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ai sensi dell’artA44 cod. proc. pen. su istanza di patteggiamento proposta in data successiva al 3 agosto 2017. Da tale data è entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n.103, il cui art. comma 50, ha modificato l’art.448 cod. proc. pen., contemplando al cori na 50 una disciplina transitoria, cosicchè per le istanze di patteggiamento pruposte successivamente al 3 agosto 2017 valgono i limiti di ammissibilità del riccio per cassazione previsti dal citato art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che non ammette tale impugnazione per il vizio qui dedotto. Dall’analisi della su idetta norma appare pertanto chiaro che la rilevanza dell’intervento riformai ore è consistita nella esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del iiifetto di motivazione del giudice sull’insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento, ex art. 129 cod.proc.pen. Tale motivo, a seguito della introduzione del nuovo comma 2 bis dell’art. 448 cod.proc.pen., non è più denunciabile come motivo di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellE. spese
processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammEr de. Così deciso in Roma, il 14/03/2025
7 Il Cons . et7 ensore
Il Presidente