Inammissibilità Ricorso Patteggiamento: La Cassazione e i Limiti della Riforma Orlando
La recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un tema cruciale della procedura penale: l’inammissibilità del ricorso contro una sentenza di patteggiamento. A seguito della Riforma Orlando (legge n. 103/2017), i confini per impugnare un accordo sulla pena sono diventati molto più stringenti. Questa pronuncia chiarisce come le nuove norme si applichino concretamente, delineando un perimetro ben definito per la difesa.
Il Caso: Ricorso contro una Pena Concordata
Il caso analizzato riguarda un imputato condannato tramite patteggiamento a una pena di quattro anni di reclusione e 18.000 euro di multa per un reato legato agli stupefacenti. Nonostante l’accordo raggiunto con la Procura e ratificato dal giudice, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione. La sua difesa lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di primo grado non avesse valutato adeguatamente la possibile esistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
L’Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento e la Riforma Orlando
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione sull’applicazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questo articolo, introdotto dalla Riforma Orlando, ha drasticamente limitato i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento emessa dopo il 3 agosto 2017.
La norma stabilisce che l’appello è consentito solo per motivi specifici, tra cui non rientra più il “difetto di motivazione” riguardo all’insussistenza delle condizioni per il proscioglimento. Il legislatore ha voluto così rafforzare la stabilità delle sentenze di patteggiamento, considerandole il frutto di un accordo volontario tra le parti che, salvo casi eccezionali, non dovrebbe essere rimesso in discussione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha evidenziato che l’istanza di patteggiamento dell’imputato era stata presentata in una data successiva all’entrata in vigore della riforma. Di conseguenza, si applicavano i nuovi e più restrittivi limiti di ammissibilità del ricorso. Il motivo sollevato dalla difesa, ovvero la presunta carenza di motivazione del giudice sulla non applicabilità dell’art. 129 c.p.p., è stato esplicitamente escluso dal novero dei vizi denunciabili. La Corte ha ribadito un orientamento consolidato, citando una precedente sentenza (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018), secondo cui tale motivo non è più valido per impugnare un patteggiamento. L’intervento del legislatore del 2017 è stato chiaro nel voler escludere questo tipo di contestazione, rendendo il ricorso presentato privo di fondamento legale.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. In conformità con l’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ha disposto il versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa sanzione viene applicata quando non emergono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa. La decisione riafferma con forza che l’accesso al giudizio di Cassazione contro un patteggiamento è un’ipotesi eccezionale, e i tentativi di aggirare i limiti normativi portano a conseguenze economiche significative per il ricorrente.
Dopo la Riforma Orlando, è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per mancanza di motivazione sulla non colpevolezza?
No. Per le istanze di patteggiamento presentate dopo il 3 agosto 2017, l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. esclude la possibilità di ricorrere per cassazione lamentando un difetto di motivazione del giudice sull’insussistenza delle condizioni per una sentenza di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.).
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata determinata in 3.000,00 euro.
Le nuove regole sull’inammissibilità del ricorso contro il patteggiamento si applicano a tutte le istanze?
No, si applicano solo alle istanze di patteggiamento proposte in data successiva al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della Legge n. 103/2017 (Riforma Orlando) che ha introdotto le modifiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13049 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13049 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BISCEGLIE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRAI’lI
(dato avviso alle parti;1
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di T -ani ha applicato, a COGNOME NOME, la pena concordata, per il reato di cui alhìrt. 73 comnna 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di anni quattro di reclusione e C 1/1.1)00,00 di multa.
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Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassdzione, chiedendone l’annullamento e lamentando la violazione di legge e il n Azio di motivazione circa l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e in relazione al giudizio di comparazione.
Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell’art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto cori:: della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso , senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, sec;:ue, a norma dell’art.616 cod.proc.pen. l’onere del versamento di una somma, in iavore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 3.000,00.
- Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo di ordine dirimell.e, che l’impugnazione risulta proposta per motivi non consentiti, ai sensi dell’art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ai sensi dell’artA44 cod. proc. pen. su istanza di patteggiamento proposta in data successiva al 3 agosto 2017. Da tale data è entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n.103, il cui art. comma 50, ha modificato l’art.448 cod. proc. pen., contemplando al cori na 50 una disciplina transitoria, cosicchè per le istanze di patteggiamento pruposte successivamente al 3 agosto 2017 valgono i limiti di ammissibilità del riccio per cassazione previsti dal citato art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che non ammette tale impugnazione per il vizio qui dedotto. Dall’analisi della su idetta norma appare pertanto chiaro che la rilevanza dell’intervento riformai ore è consistita nella esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del iiifetto di motivazione del giudice sull’insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento, ex art. 129 cod.proc.pen. Tale motivo, a seguito della introduzione del nuovo comma 2 bis dell’art. 448 cod.proc.pen., non è più denunciabile come motivo di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 – 01). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellE. spese
processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammEr de. Così deciso in Roma, il 14/03/2025
7 Il Cons . et7 ensore
Il Presidente