Inammissibilità Ricorso Patteggiamento: I Nuovi Confini Post-Riforma
L’inammissibilità del ricorso patteggiamento è un tema cruciale nella procedura penale, specialmente dopo le modifiche introdotte dalla cosiddetta Riforma Orlando (legge n. 103/2017). Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 23178/2024) offre un’importante occasione per ribadire i paletti invalicabili posti dal legislatore per l’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di accordo tra le parti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso che tentava di far valere motivi non più consentiti, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Il Caso: Ricorso Contro una Sentenza di Patteggiamento
Nel caso di specie, un imputato, dopo aver definito la propria posizione con un patteggiamento, ha proposto ricorso per cassazione tramite il suo difensore. La doglianza principale si concentrava sulla presunta mancanza di motivazione da parte del giudice di primo grado in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento immediato, ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale. In sostanza, il ricorrente sosteneva che esistessero le condizioni per un’assoluzione nel merito, che il giudice avrebbe dovuto riconoscere d’ufficio, rendendo così illegittima l’applicazione della pena concordata.
La Tesi del Ricorrente
La difesa ha tentato di far valere un vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell’udienza preliminare non avesse adeguatamente considerato la possibilità di un proscioglimento, che rappresenta un esito più favorevole per l’imputato rispetto all’applicazione della pena. Si chiedeva, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
L’Impatto della Riforma del 2017 sull’Inammissibilità Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha immediatamente qualificato il ricorso come “palesemente inammissibile”. La chiave di volta della decisione risiede nell’impatto della legge n. 103 del 2017, che ha profondamente modificato le regole per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. A decorrere dal 3 agosto 2017, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro tali sentenze “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza”.
Questo elenco è tassativo e chiude la porta a qualsiasi altro tipo di censura. Il legislatore ha voluto così rafforzare la stabilità delle sentenze concordate, limitando il controllo della Cassazione a vizi specifici che non implicano una rivalutazione del merito della vicenda processuale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno sottolineato che i motivi sollevati dal ricorrente esulano completamente dal perimetro tracciato dalla riforma. Le censure relative all’affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova o alla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientrano più tra i motivi di ricorribilità.
Questi argomenti, infatti, implicano un’analisi del merito e del materiale probatorio che è preclusa nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di patteggiamento. La Corte ha quindi applicato l’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che consente di dichiarare l’inammissibilità “senza formalità” quando i motivi sono palesemente estranei a quelli consentiti dalla legge.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche dirette per il ricorrente. In applicazione dell’art. 616 c.p.p., la Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, non ravvisando un’assenza di colpa nella proposizione del ricorso (come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186/2000), ha disposto il pagamento di una somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.
Questa ordinanza è un monito chiaro: dopo la Riforma Orlando, tentare di impugnare una sentenza di patteggiamento per motivi che attengono al merito della colpevolezza è un’iniziativa destinata al fallimento e che espone a sicure sanzioni economiche. Il controllo di legittimità è circoscritto a vizi ben definiti, con l’obiettivo di garantire la definitività e l’efficienza di questo rito alternativo.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento per chiedere un proscioglimento nel merito?
No. Dopo la riforma del 2017 (legge n. 103), i motivi di ricorso sono limitati a questioni formali e di legalità. La valutazione delle prove e la mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. non rientrano più tra i motivi ammessi per questo tipo di sentenza.
Cosa succede se si presenta un ricorso per patteggiamento basato su motivi non più consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato palesemente inammissibile dalla Corte di Cassazione, anche senza le formalità ordinarie. Questo comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Quali sono gli unici motivi per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione?
Secondo la normativa vigente, la sentenza di patteggiamento può essere impugnata esclusivamente per motivi relativi a: 1) l’espressione della volontà dell’imputato; 2) il difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la decisione del giudice; 3) l’erronea qualificazione giuridica del fatto; 4) l’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23178 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23178 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MANDURIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo mancanza di motivazione in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza”.
Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quelli come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all’affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29/05/2024