Inammissibilità Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Fissa i Paletti
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più comuni per la definizione alternativa dei procedimenti penali. Tuttavia, la sua natura di accordo tra accusa e difesa impone limiti stringenti alla possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza le regole che governano l’inammissibilità del ricorso patteggiamento, chiarendo quando e perché un’impugnazione non può nemmeno essere esaminata nel merito.
Il Caso in Esame: un Ricorso Contro il Patteggiamento
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Roma. L’imputato, dopo aver concordato la pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, ha tentato di rimettere in discussione la decisione davanti alla Suprema Corte, sollevando una serie di censure.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito delle doglianze sollevate. Il ricorso è stato fermato al vaglio preliminare di ammissibilità, con una declaratoria che ne ha sancito la chiusura immediata, confermando la linea di rigore che caratterizza la materia.
I Tassativi Motivi dell’Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento
Il fulcro della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo tassativo e non ampliabile i soli motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata. Al di fuori di questo perimetro, ogni tentativo di ricorso è destinato a fallire. I motivi ammessi sono esclusivamente:
1. Espressione della volontà dell’imputato: Vizi del consenso, come errore o violenza, nella richiesta di patteggiamento.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: Quando il giudice emette una pronuncia che non corrisponde all’accordo raggiunto tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: Se il reato è stato qualificato in modo palesemente errato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: Nel caso in cui la sanzione concordata sia contraria alla legge (ad esempio, superiore ai massimi edittali).
Nel caso analizzato, i motivi addotti dal ricorrente non rientravano in nessuna di queste specifiche categorie. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile ‘ab origine’.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando l’assoluta ‘indeducibilità delle censure proposte’. I giudici hanno chiarito che il legislatore ha volutamente ristretto le maglie dell’impugnazione per le sentenze di patteggiamento al fine di garantire la stabilità e l’efficienza di questo rito speciale. Consentire un’ampia facoltà di ricorso snaturerebbe la logica deflattiva e consensuale dell’istituto. La pronuncia di inammissibilità del ricorso patteggiamento è stata adottata con la procedura ‘senza formalità’ prevista dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p., riservata ai casi di manifesta inammissibilità. All’esito processuale è seguita, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, commisurata alla ‘colpa’ nell’aver promosso un ricorso privo dei presupposti di legge.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza funge da importante monito per la prassi legale. Conferma che la scelta del patteggiamento è una decisione ponderata e quasi definitiva. L’assistenza legale in questa fase deve essere particolarmente accurata, poiché le possibilità di rimettere in discussione l’accordo sono estremamente limitate. Qualsiasi ricorso avverso una sentenza di patteggiamento deve essere meticolosamente fondato su uno dei motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p., pena l’inevitabile declaratoria di inammissibilità e la condanna a sanzioni economiche. La decisione rafforza la finalità del patteggiamento come strumento di economia processuale, scoraggiando impugnazioni dilatorie o pretestuose.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione è consentita solo per i motivi specifici ed eccezionali elencati nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento?
I motivi validi riguardano esclusivamente vizi nella volontà dell’imputato, la mancata corrispondenza tra la richiesta e la sentenza, l’errata qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27337 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27337 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 del TRIBUNALE di ROMA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, pe indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difet correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilir nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consi re estensore
Così deciso il 26 giugno 2024
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