Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31778 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 31778 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 09/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME COGNOME nato in ALBANIA il 19/04/1990
avverso la sentenza del 10/06/2025 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti, in ordine ai reati rapina aggravata e di sequestro di persona in concorso, in continuazione tra loro, l concordata tra le parti, deducendo violazione di legge per la mancata applicaz dell’art. 129 cod. proc. pen. e per l’erronea qualificazione giuridica del fatto.
All’odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso com dispositivo in atti.
Il primo motivo di doglianza è inammissibile in quanto è principio costantemen affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo c la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere acco da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni del emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibil
dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consi nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta da e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 10/01/2007, COGNOME, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata s attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussisten una delle cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen., né il ricorrente ha dedotto qual essere le condizioni che, a suo avviso, avrebbero imposto una sentenz proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cit., sicché sul punto il ricorso pecca genericità.
Anche con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, deve riconos l’assoluta genericità della censura, che non indica nemmeno quale dovrebbe esser qualificazione giuridica corretta. Peraltro, in tema di applicazione della pena su r delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi del comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50 della legge 23 giugno n. 103, l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai ca tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica ri al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell’impugnazio che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazio 5, n. 33145 del 08/10/2020, Pg, Rv. 279842 – 01), nel caso di specie nemme specificati.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile perché proposto per motivi che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità con ordinanza.
La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processua nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto del rilevante entità di detta colpa – della somma di Euro tremila in favore della Cassa d Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 settembre 2025
L’estensore
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Il Presid nte