L’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione contro il Patteggiamento: La Decisione della Suprema Corte
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale in materia di procedura penale, consolidando l’orientamento sull’inammissibilità ricorso patteggiamento al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. La pronuncia chiarisce in modo definitivo i confini dell’impugnazione avverso le sentenze emesse a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, un tema di grande rilevanza pratica per operatori del diritto e cittadini.
Il Caso in Esame: Un Appello contro la Sentenza di Patteggiamento
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Milano. Il ricorrente lamentava, in sostanza, un vizio di motivazione della sentenza impugnata. Nello specifico, si contestava la mancata verifica da parte del giudice di merito dell’eventuale sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale, prima di ratificare l’accordo sulla pena.
La Questione Giuridica e i Limiti dell’Impugnazione
Il nucleo della questione giuridica sottoposta alla Suprema Corte riguardava la possibilità di contestare in sede di legittimità una sentenza di patteggiamento per un presunto difetto di motivazione. La difesa sosteneva che il giudice del patteggiamento avesse l’obbligo di motivare in merito all’assenza di cause per un proscioglimento immediato e che tale omissione costituisse un vizio censurabile in Cassazione.
Tuttavia, la normativa che disciplina l’appello contro tali sentenze è estremamente specifica e restrittiva.
L’Inammissibilità Ricorso Patteggiamento secondo la Cassazione
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano). La decisione si fonda su una chiara interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma limita drasticamente i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte sono state lineari e perentorie. I giudici hanno sottolineato che il legislatore ha volutamente circoscritto l’impugnabilità della sentenza di patteggiamento a un elenco tassativo di violazioni di legge. Tra queste non rientra il vizio di motivazione, in particolare quello relativo alla mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha ribadito che il motivo proposto dal ricorrente non era semplicemente infondato, ma proprio non consentito in relazione alla specifica tipologia di sentenza impugnata. A supporto della propria decisione, la Corte ha richiamato un suo precedente consolidato (Sentenza n. 1032 del 2019), confermando un orientamento giurisprudenziale ormai stabile.
Conclusioni
Le conclusioni che si possono trarre da questa pronuncia sono chiare e hanno importanti implicazioni pratiche. La decisione rafforza la natura ‘tombale’ del patteggiamento, concepito dal legislatore come uno strumento per definire rapidamente il processo, a fronte di una pena concordata. Chi sceglie questa via processuale deve essere consapevole che le possibilità di rimettere in discussione la sentenza sono estremamente limitate. L’inammissibilità ricorso patteggiamento per vizi di motivazione è un principio saldo, che mira a garantire la stabilità delle decisioni e l’efficienza del sistema giudiziario, precludendo ricorsi che non si fondino sulle specifiche e gravi violazioni di legge espressamente contemplate dalla norma.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in base all’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, non è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione, come la mancata verifica delle cause di proscioglimento.
Quali sono i motivi per cui si può ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è limitato esclusivamente alle ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate nell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. L’ordinanza chiarisce che il vizio di motivazione non rientra tra queste.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44604 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 44604 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Filippine il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 emessa dal Tribunale di Milano;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione
di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 ottobre 2023
Il Consigliere es ore
Il Presi COGNOME te