Inammissibilità Ricorso Patteggiamento: Quando l’Appello è Impossibile
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali. Tuttavia, la sua natura di accordo tra accusa e difesa impone limiti stringenti alla possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce con fermezza i confini dell’ inammissibilità del ricorso patteggiamento, specificando quali motivi non possono essere fatti valere davanti al giudice di legittimità. Analizziamo la decisione per comprendere le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Piacenza, con la quale un imputato vedeva applicata una pena di un anno e sei mesi di reclusione per i reati di violazione della normativa sull’immigrazione (art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.).
Nonostante l’accordo sulla pena, la difesa dell’imputato proponeva ricorso per cassazione. Il motivo del ricorso era unico e specifico: si denunciava la violazione di legge e il vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito avesse omesso di motivare le ragioni della condanna, il diniego delle attenuanti generiche e, in generale, il trattamento sanzionatorio applicato, sebbene questo fosse stato concordato.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 103/2017.
I giudici supremi hanno evidenziato che l’impugnazione era stata proposta avverso una sentenza di patteggiamento pronunciata dopo l’entrata in vigore della citata novella legislativa. Tale norma ha drasticamente limitato la possibilità di ricorrere in Cassazione contro questo tipo di sentenze, circoscrivendola a un elenco tassativo di motivi.
Le Motivazioni: I Limiti al Ricorso contro il Patteggiamento
Il cuore della decisione risiede nella spiegazione dei limiti imposti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La norma stabilisce che il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è consentito esclusivamente per motivi attinenti a:
1. L’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento è stato viziato.
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha applicato una pena diversa da quella concordata.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo errato.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge.
La Corte ha osservato che il motivo addotto dal ricorrente – la presunta mancanza di motivazione sulla condanna e sul trattamento sanzionatorio – non rientra in nessuna di queste categorie. È del tutto evidente, scrivono i giudici, che l’imputato stava censurando un vizio di motivazione relativo a una pena che egli stesso aveva chiesto e concordato. Di conseguenza, il ricorso è stato presentato per motivi non consentiti dalla legge, rendendolo palesemente inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: una volta accettato il patteggiamento, le possibilità di rimetterlo in discussione sono estremamente ridotte. Non è possibile dolersi in Cassazione della mancanza di motivazione su aspetti della pena che sono stati oggetto dell’accordo stesso. La logica del legislatore è quella di garantire stabilità alle sentenze di patteggiamento, evitando ricorsi dilatori basati su aspetti già accettati dall’imputato.
Le conseguenze dell’ inammissibilità del ricorso patteggiamento sono severe. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene applicata quando si ritiene che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione funge da monito: impugnare un patteggiamento al di fuori dei ristretti binari normativi non solo è inutile, ma anche economicamente svantaggioso.
Perché il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è stato dichiarato inammissibile?
Perché il motivo del ricorso, ossia la presunta mancanza di motivazione sulla pena, non rientra nell’elenco tassativo dei motivi consentiti dalla legge (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.) per impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Quali sono gli unici motivi per cui si può ricorrere in Cassazione contro un patteggiamento?
La legge consente il ricorso solo per motivi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18091 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18091 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI NUMERO_DOCUMENTO) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2023 del TRIBUNALE di PIACENZA
dato avv so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 22 dicembre 2023, secondo il rito di cui all’art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Piacenza ha applicato a NOME la pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 13, comma 13 d.lgs. n. 286/1998 e 337 cod. pen., accertati il 13/12/2023.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME NOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione della legge penale o il vizio di motivazione, per avere il giudice applicato la pena da lui richiesta omettendo di motivare, in ordine al reato di cui all’art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998, le ragioni della condanna, del diniego delle attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Tale norma, introdotta dall’art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ai «motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza». E’ di tutta evidenza che l’imputato ha invece censurato un vizio relativo alla motivazione della condanna del trattamento sanzionatorio, pur avendo irrogato la pena nella misura chiesta dallo stesso imputato. Il ricorso è stato quindi presentato, con evidenza, per motivi non consentiti dalla legge.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente