Ricorso contro il Patteggiamento: Quando è Inammissibile? L’Analisi della Cassazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro sistema processuale penale per definire rapidamente il procedimento. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i confini entro cui è possibile ricorrere contro una sentenza di patteggiamento, sottolineando il concetto di inammissibilità ricorso patteggiamento per motivi non espressamente previsti dalla legge.
I Fatti del Caso: Dal Patteggiamento al Ricorso
Il caso ha origine da una sentenza del Tribunale di Padova che, su accordo tra le parti, aveva applicato a un imputato la pena di un anno e due mesi di reclusione e 2.700,00 euro di multa per un reato legato agli stupefacenti (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990).
Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa dell’imputato ha deciso di proporre ricorso per cassazione. Il motivo addotto era unico e specifico: la presunta mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza in merito all’omesso proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, che prevede la possibilità per il giudice di assolvere l’imputato immediatamente qualora ne ricorrano le evidenti condizioni.
I Limiti al Ricorso e l’Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha prontamente dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una norma chiave, l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione, introdotta con la riforma del 2017, elenca tassativamente i soli motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Essi sono:
1. Difetti nell’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
2. Mancata correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza emessa dal giudice.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Il motivo sollevato dalla difesa, relativo alla mancata motivazione sul proscioglimento, non rientra in nessuna di queste categorie. Pertanto, il ricorso è stato considerato proposto per un “motivo non consentito”, determinandone l’inevitabile inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha spiegato che la censura avanzata dall’imputato non poteva essere esaminata nel merito. La legge è chiara nel circoscrivere il perimetro del controllo di legittimità sulle sentenze di patteggiamento. Ampliare tale perimetro significherebbe andare contro la volontà del legislatore, che ha inteso conferire maggiore stabilità a questo tipo di decisioni, proprio in virtù dell’accordo che le fonda.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso patteggiamento è stata pronunciata, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p., “senza formalità”, a sottolineare la palese infondatezza del gravame. Di conseguenza, la Corte non è entrata nel vivo delle argomentazioni difensive, fermandosi alla verifica preliminare dei motivi di ricorso.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito per la Difesa
L’ordinanza ha avuto conseguenze economiche dirette per il ricorrente. In linea con quanto previsto dalla legge in caso di inammissibilità, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 4.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa pronuncia serve da importante monito per gli operatori del diritto: la scelta di impugnare una sentenza di patteggiamento deve essere ponderata con estrema attenzione, verificando scrupolosamente che i motivi di doglianza rientrino nel novero di quelli eccezionalmente ammessi dalla legge. Tentare di forzare i limiti normativi espone il proprio assistito non solo a un rigetto scontato, ma anche a significative sanzioni pecuniarie.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per specifici motivi elencati tassativamente dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento?
I motivi consentiti riguardano l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si presenta un ricorso per un motivo non consentito dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come stabilito in questa ordinanza, ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34329 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34329 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME COGNOMECUI 05EVAVY) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 del TRIBUNALE di PADOVA
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 9 gennaio 2024 il Tribunale di Padova ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a NOME la pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 2.700,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’omesso suo proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con. motivo non consentito.
La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalit della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore