Inammissibilità Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Fissa i Paletti
La recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un tema cruciale della procedura penale: l’inammissibilità del ricorso patteggiamento. Con questa decisione, i giudici supremi ribadiscono che l’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti non è una strada sempre percorribile, ma è soggetta a limiti molto stringenti. Analizziamo insieme il caso per comprendere le ragioni dietro questa pronuncia e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un soggetto, a seguito di un accordo con il Pubblico Ministero, otteneva una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (comunemente nota come “patteggiamento”) per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990).
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge. In particolare, sosteneva che il giudice di merito avesse omesso di valutare la possibile sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale, che impone al giudice di assolvere l’imputato qualora ne ricorrano i presupposti, anche in sede di patteggiamento.
L’Analisi della Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento
La Corte Suprema ha esaminato il ricorso con una procedura semplificata, definita “de plano”, prevista quando l’inammissibilità appare manifesta. La decisione di rigettare il ricorso si fonda su due pilastri fondamentali:
1. Genericità del motivo: Il ricorso è stato considerato troppo vago e non sufficientemente specifico nel delineare la presunta violazione di legge.
2. Estraneità ai casi previsti dalla legge: Il motivo addotto non rientrava nel novero delle ragioni per le quali è consentito impugnare una sentenza di patteggiamento, elencate tassativamente dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Questa norma limita fortemente la possibilità di appello, circoscrivendola a questioni specifiche come l’espressione della volontà dell’imputato, la qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione evidenziando che il patteggiamento è un accordo processuale che gode di una stabilità rafforzata. L’impugnazione rappresenta un’eccezione, non la regola. Il legislatore ha volutamente ristretto i motivi di ricorso per evitare che l’istituto del patteggiamento venisse svuotato della sua funzione deflattiva del contenzioso.
Anche se è vero che il giudice del patteggiamento ha sempre il dovere di verificare l’assenza di cause di proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.), un eventuale ricorso su questo punto deve essere estremamente preciso e non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda. Il ricorrente, nel caso di specie, ha sollevato la questione in termini generici, senza ancorarla a uno dei vizi specifici contemplati dalla legge per l’impugnazione.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso patteggiamento, condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Le Conclusioni
Questa pronuncia della Cassazione è un monito importante: la scelta del patteggiamento è una decisione ponderata che comporta una sostanziale rinuncia a far valere determinate contestazioni nel merito. L’accesso al giudizio di legittimità è consentito solo per vizi specifici e gravi, che devono essere dedotti in modo chiaro e pertinente.
Per gli operatori del diritto e per i cittadini, emerge con chiarezza che un ricorso contro una sentenza di patteggiamento deve essere preparato con estrema cura, focalizzandosi esclusivamente sui motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Tentare di rimettere in discussione l’accordo attraverso motivi generici o non consentiti dalla legge non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche significative conseguenze economiche.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No. La sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per i motivi specifici ed espressamente elencati dalla legge (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.), come ad esempio un difetto nel consenso dell’imputato o l’illegalità della pena applicata. Non è possibile un riesame generale del merito della causa.
Cosa succede se un ricorso contro il patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è ritenuto inammissibile, come nel caso di specie, la Corte di Cassazione lo dichiara tale e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) da versare alla Cassa delle ammende.
Si può ricorrere lamentando la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. (proscioglimento)?
Sì, ma solo se il motivo di ricorso è formulato in modo specifico e rientra in uno dei casi previsti per l’impugnazione del patteggiamento. Un’eccezione generica, che non evidenzia un vizio specifico tra quelli ammessi dalla legge, viene considerata inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42254 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42254 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 23149/24 COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 4, d. ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.
che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al manc esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;
che il ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2024