Inammissibilità Ricorso Patteggiamento: Quando l’Appello è Precluso
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui limiti dell’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di patteggiamento. La decisione si concentra sulla specifica questione dell’inammissibilità del ricorso sul patteggiamento quando i motivi addotti non rientrano nel perimetro, molto ristretto, delineato dal legislatore. Questo caso evidenzia come la scelta di un rito speciale comporti precise conseguenze processuali, tra cui una significativa limitazione delle possibilità di appello.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Contro il Patteggiamento
Un imputato, dopo aver concordato la pena con il pubblico ministero e ottenuto una sentenza di patteggiamento dal GIP del Tribunale, ha deciso di presentare ricorso per cassazione. Il ricorrente lamentava un vizio di violazione di legge per la mancata verifica, da parte del giudice di primo grado, dell’eventuale sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. In sostanza, l’imputato sosteneva che il giudice avrebbe dovuto, prima di ratificare l’accordo, accertarsi che non vi fossero le condizioni per un’assoluzione piena.
I Limiti all’Impugnazione e l’Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente questa tesi, dichiarando il ricorso immediatamente inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la riforma del 2017, limita drasticamente i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento.
Il ricorso è consentito solo per un elenco tassativo di violazioni di legge, tra cui errori sulla specie o quantità della pena o sulla qualificazione giuridica del fatto. Il motivo sollevato dall’imputato, relativo a un presunto vizio di motivazione sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento, non rientra in questo elenco.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha chiarito che il motivo di ricorso proposto esulava dall’ambito di quelli consentiti. La doglianza, infatti, si configurava come una critica alla motivazione della sentenza, un vizio che la legge esclude esplicitamente dalle possibilità di impugnazione del patteggiamento.
I giudici hanno inoltre sottolineato un principio fondamentale: optando per il rito speciale del patteggiamento, l’imputato compie una scelta processuale che implica una rinuncia implicita a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato. La sentenza di patteggiamento, pur essendo equiparata a una condanna, non si basa su un accertamento completo del merito, ma sulla base volontaria dell’accordo tra le parti. Di conseguenza, non è possibile contestare in sede di legittimità la mancata esplorazione di alternative decisorie, come il proscioglimento, che sono state implicitamente superate dalla scelta del rito.
Conclusioni: L’Effetto della Scelta del Rito Speciale
La decisione della Cassazione ribadisce la natura deflattiva e premiale del patteggiamento. La scelta di questo rito comporta benefici (sconto di pena) ma anche rinunce significative, come la limitazione del diritto di impugnazione. L’ordinanza serve da monito: non è possibile utilizzare il ricorso per cassazione come un’istanza per rimettere in discussione il merito della vicenda processuale, una volta che si è scelto di definirla tramite un accordo. L’inammissibilità del ricorso sul patteggiamento per motivi non previsti dalla legge è una conseguenza diretta e inevitabile di tale scelta. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla cassa delle ammende (€ 3.000) rafforza ulteriormente il principio, sanzionando l’uso improprio dello strumento dell’impugnazione.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale limita i motivi di ricorso a un elenco tassativo di violazioni di legge, escludendo la possibilità di contestare vizi di motivazione come la mancata verifica delle cause di proscioglimento.
Cosa comporta per l’imputato la scelta del patteggiamento?
Scegliendo il rito speciale del patteggiamento, l’imputato rinuncia implicitamente a sollevare questioni relative alla propria colpevolezza e agli elementi circostanziali del reato, accettando una definizione rapida del processo in cambio di uno sconto di pena.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’articolo 610, comma 5-bis, c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata determinata in euro tremila.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1512 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1512 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a LECCE il 06/03/1992
avverso la sentenza del 03/07/2024 del GIP TRIBUNALE di LECCE
dato avvi GLYPH e parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il ricorso di COGNOME è inammissibile perché proposto per un motivo no deducibile;
ritenuto, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applica della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata veri dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso d l’art. comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limit l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tas;ativam indicate;
rilevato che il motivo di ricorso esula dall’ambito di quelli consentiti, in quar to de un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento, che, peraltro, esi ressamente esclude, in base alle risultanze degli atti, l’esistenza dei presupposti per il pro ;ciogl dell’imputato, il quale, optando per il rito speciale, ha implicitamente rinunciato a sol questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato;
ritenuto pertanto, che va dichiarata l’immediata inammissibilità del ricorso ?x art. comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna del icorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle arr rnende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa elle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2024
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