Inammissibilità Ricorso Patteggiamento: Quando non si può fare appello
La scelta di definire un procedimento penale con il rito del patteggiamento comporta conseguenze significative, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di impugnare la sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta i rigidi confini di questo istituto, dichiarando l’inammissibilità del ricorso patteggiamento quando i motivi non sono espressamente previsti dalla legge. Questa decisione ribadisce l’importanza delle modifiche introdotte dalla Riforma Orlando (legge n. 103/2017), che ha limitato drasticamente le vie di ricorso.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) emessa dal GIP del Tribunale di Torino per reati legati agli stupefacenti e alla ricettazione, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava la presunta carenza di motivazione da parte del giudice di primo grado sulla sussistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
In sostanza, il ricorrente lamentava che il giudice del patteggiamento non avesse adeguatamente verificato, prima di ratificare l’accordo tra accusa e difesa, l’eventuale presenza di cause di non punibilità evidenti.
La Decisione della Corte e i limiti al ricorso
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile senza nemmeno la necessità di una discussione formale in udienza. La decisione si fonda su un’applicazione diretta e rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Questo articolo, introdotto dalla Riforma Orlando, elenca tassativamente i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Tra questi non figura la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte, richiamando la propria consolidata giurisprudenza, ha affermato che qualsiasi motivo di ricorso non incluso in questo elenco chiuso rende l’impugnazione inammissibile de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono puramente procedurali e si basano sulla volontà del legislatore di limitare le impugnazioni contro le sentenze di patteggiamento per garantire la celerità e la stabilità dei procedimenti definiti con questo rito. La norma ha lo scopo di evitare ricorsi dilatori o pretestuosi. Se le parti si accordano sulla pena, si presume che abbiano rinunciato a contestare nel merito l’accusa, salvo per i vizi specifici e gravi elencati dalla legge (come l’errata qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena).
La violazione dell’obbligo del giudice di verificare la sussistenza di cause di proscioglimento non rientra in questo novero. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di quattromila euro a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza è un importante promemoria delle implicazioni strategiche della scelta del patteggiamento. Se da un lato offre il vantaggio di una riduzione della pena, dall’altro comporta una significativa rinuncia al diritto di impugnazione. L’inammissibilità del ricorso patteggiamento per motivi non espressamente previsti dalla legge è una regola ferrea che imputati e difensori devono considerare attentamente. La decisione finale è quasi sempre irrevocabile, salvo per i limitatissimi casi previsti dal legislatore.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No. Il ricorso per Cassazione contro una sentenza di patteggiamento è possibile solo per i motivi tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Perché il motivo sollevato, ovvero la presunta mancata verifica da parte del giudice delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., non è compreso nell’elenco dei motivi di ricorso consentiti dalla legge.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38070 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38070 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CUI:CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
dato avviso-ale parti;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Torino ha applicato la pena, ai sensi degli artt. ss. cod.proc.pen., in relazione ai reati previsti dall’art.73, comma 1 e 4, d.P ottobre 1990, n.309, dagli artt.10 e 14 della I. n.497/1974 e dall’art.648 cod.p
Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazion all’art.610, comma 5bis, cod.proc.pen..
Difatti, l’unico motivo di ricorso attiene alla dedotta carenza di motivazione ordine alla sussistenza delle condizioni per il proscioglimento dell’imputato ai se dell’art. 129 cod.proc.pen..
Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduc il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cau proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità del pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indica con conseguente dovere della Corte di dichiarare l’inammissibilità de plano ai sensi del citato art.610, comma 5bis, cod.proc.pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore
La PrsicIente