Inammissibilità Ricorso Patteggiamento: I Limiti dell’Impugnazione
Il patteggiamento rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro sistema processuale penale, ma quali sono i confini per contestare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sulla questione, sottolineando la rigorosa disciplina che regola l’inammissibilità del ricorso patteggiamento. Questa decisione ci offre l’occasione per analizzare quando e perché un’impugnazione contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. può essere respinta senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Treviso. Un imputato, attraverso il rito del patteggiamento, aveva concordato una pena di due anni di reclusione e 2.000 euro di multa per reati in materia di sostanze stupefacenti.
Nonostante l’accordo sulla pena, l’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di presentare ricorso per cassazione. Il motivo principale del ricorso era incentrato sulla presunta carenza e insufficienza della motivazione della sentenza, sia per quanto riguarda l’affermazione della sua responsabilità penale sia per la quantificazione della pena applicata.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è netta e non lascia spazio a interpretazioni: il motivo addotto dall’imputato non rientra nel novero di quelli per cui la legge consente di impugnare una sentenza di patteggiamento.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 4.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione economica è una conseguenza diretta della proposizione di un ricorso ritenuto inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha basato la propria decisione sul dettato normativo dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la riforma del 2017, elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Essi sono:
1. Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza del giudice.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
I giudici hanno evidenziato che la censura mossa dal ricorrente – relativa a un presunto vizio di motivazione sulla responsabilità e sulla pena – non rientra in alcuna di queste categorie. La scelta del patteggiamento implica una rinuncia a contestare nel merito l’accusa, in cambio di uno sconto di pena. Pertanto, non è possibile, in sede di legittimità, rimettere in discussione la valutazione del giudice su aspetti che sono coperti dall’accordo tra le parti. La declaratoria di inammissibilità del ricorso patteggiamento è stata, quindi, una conseguenza inevitabile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia della Corte di Cassazione riafferma un principio cruciale: la scelta del patteggiamento è una decisione processuale con conseguenze significative, tra cui una forte limitazione del diritto di impugnazione. Chi opta per questo rito deve essere consapevole che potrà contestare la sentenza solo per vizi formali e sostanziali ben definiti, e non per questioni relative alla valutazione del merito della vicenda.
La decisione serve da monito: un ricorso basato su motivi non consentiti dalla legge non solo non verrà esaminato, ma comporterà anche l’addebito di ulteriori costi per il ricorrente. Per gli operatori del diritto, ciò significa dover consigliare attentamente i propri assistiti sulle reali possibilità di successo di un’impugnazione, evitando di intraprendere iniziative processuali destinate a un esito di inammissibilità.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per specifici e tassativi motivi indicati dalla legge, come chiarito dalla sentenza in esame.
Quali sono i motivi per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., i motivi validi riguardano l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si propone un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile senza che la Corte ne esamini il merito. Il ricorrente viene inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38002 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38002 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a MONTEBELLUNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 del GIP TRIBUNALE di TREVISO
dato av so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
0
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 16 novembre 2023 il G.I.P. del Tribunale di Treviso ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Zago Diego la pena di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine a reati in materia di sostanze stupefacenti.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, carenza e insufficienza della motivazione in ordine alle ragioni di riconoscimento della sua responsabilità penale e di determinazione della pena.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito.
La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegali della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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