Inammissibilità Ricorso Patteggiamento: i Limiti dell’Impugnazione
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali, ma quali sono i limiti per impugnare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un punto cruciale: l’inammissibilità del ricorso patteggiamento quando l’impugnazione, pur mascherata da critica sulla qualificazione giuridica, mira in realtà a una nuova valutazione dei fatti. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso Processuale
Un imputato, dopo aver concordato una pena (patteggiamento) con il Pubblico Ministero, convalidata dal Giudice per le Indagini Preliminari, decideva di presentare ricorso per cassazione. La base del ricorso era la presunta erronea qualificazione giuridica del fatto come reato previsto dall’art. 337 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale).
L’imputato sosteneva che il giudice di merito avesse sbagliato nell’inquadrare legalmente la sua condotta, chiedendo quindi alla Suprema Corte di annullare la sentenza. Il ricorso si fondava sull’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che consente, in casi tassativi, di impugnare le sentenze di patteggiamento.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile con una procedura semplificata (de plano). Secondo gli Ermellini, il ricorso non presentava i requisiti necessari per essere esaminato nel merito.
La Corte ha stabilito che la doglianza relativa all’erronea qualificazione giuridica era formulata in termini astratti e generici. Anziché evidenziare un errore palese e manifesto nell’applicazione della legge, il ricorso si risolveva nel tentativo di proporre una ricostruzione dei fatti alternativa e, a dire del ricorrente, più logica. Questo tipo di censura, tuttavia, non è consentito quando si impugna una sentenza di patteggiamento.
Le Motivazioni della Sentenza
La decisione della Cassazione si fonda su un principio consolidato, rafforzato dalla riforma del 2017 che ha introdotto il comma 2-bis all’art. 448 c.p.p. Sebbene la legge consenta di dedurre l’erronea qualificazione giuridica del fatto, la giurisprudenza ha costantemente chiarito che tale possibilità è limitata ai soli casi di errore manifesto.
Un errore è manifesto quando è immediatamente percepibile dalla lettura della sentenza stessa, senza bisogno di compiere complesse valutazioni di merito o di riconsiderare le prove. Nel caso di specie, la Corte ha osservato che la struttura stessa del ricorso, al di là dell’enunciazione formale del vizio, mirava a una diversa interpretazione della dinamica fattuale. Di conseguenza, non si trattava di un errore di diritto evidente, ma di un tentativo mascherato di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, precluso in sede di legittimità e, a maggior ragione, nell’ambito ristretto dell’impugnazione di un patteggiamento.
Conclusioni: le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma la linea di rigore della Cassazione riguardo all’inammissibilità del ricorso patteggiamento. La decisione ha importanti implicazioni pratiche:
1. Limiti stringenti all’impugnazione: Chi accede al patteggiamento deve essere consapevole che le possibilità di impugnare la sentenza sono estremamente ridotte e circoscritte a vizi specifici e palesi.
2. Divieto di rivalutazione del fatto: Non è possibile utilizzare il ricorso per cassazione per rimettere in discussione la ricostruzione degli eventi sulla quale si è basato l’accordo con il Pubblico Ministero.
3. Onere della specificità: Il ricorso deve indicare in modo chiaro e incontrovertibile un errore di diritto manifesto, senza limitarsi a censure generiche o a proporre letture alternative.
In conclusione, la Suprema Corte ribadisce che il patteggiamento è un accordo processuale che comporta una sostanziale rinuncia a contestare i fatti. Il controllo della Cassazione è limitato alla verifica della legalità formale dell’accordo e all’esistenza di eventuali errori giuridici macroscopici, non potendosi trasformare in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione?
No, non è sempre possibile. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca tassativamente i motivi per cui è ammesso il ricorso, tra cui l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ma solo a determinate condizioni.
Cosa si intende per ‘errore manifesto’ nella qualificazione giuridica del fatto?
Per ‘errore manifesto’ si intende un errore palese ed evidente che emerge direttamente dalla lettura della sentenza impugnata, senza la necessità di compiere nuove valutazioni sui fatti o di considerare ricostruzioni alternative degli eventi.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito in questa ordinanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24409 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 24409 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2024 del GIP TRIBUNALE di SONDRIO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Il ricorso è inammissibile non configurandosi, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto come delitto previsto dall’art. 337 cod. pen. che legittima la proposizione del ricorso per cassazione prevista dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata “senza formalità” ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censure non consentite.
La disposizione di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata, come già la consolidata giurisprudenza aveva stabilito al riguardo (avendo la novella del 2017 soltanto codificato gli approdi giurisprudenziali sul tema), ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619)
Nel caso in esame la stessa struttura del ricorso si risolve, al di là dell’enunciazione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto, nella prospettazione di un’alternativa e più logica ricostruzione dei fatti.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/05/2024.