Inammissibilità Ricorso Patteggiamento: Quando l’Impugnazione è Vietata
L’inammissibilità ricorso patteggiamento è un concetto cruciale nel diritto processuale penale, che definisce i confini entro cui è possibile contestare una sentenza frutto di un accordo tra le parti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio pratico, ribadendo che non ogni doglianza sulla pena giustifica un ricorso, ma solo quelle che ne denunciano una palese illegalità. Analizziamo insieme la pronuncia per comprendere meglio questi limiti.
Il Caso in Esame: Impugnazione di una Sentenza di Patteggiamento
Due soggetti avevano presentato ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello emessa a seguito di un ‘patteggiamento in appello’ (ex art. 599 bis c.p.p.). I ricorrenti lamentavano vizi di motivazione relativi alla comparazione delle circostanze del reato e alla conseguente determinazione della pena. Essi ritenevano, in sostanza, che il giudice d’appello non avesse adeguatamente giustificato il calcolo della sanzione concordata.
La Decisione della Cassazione e l’Inammissibilità Ricorso Patteggiamento
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un principio consolidato: l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento, sia in primo grado che in appello, è consentita solo per motivi specifici e limitati. Le critiche relative alla discrezionalità del giudice nel quantificare la pena non rientrano, di per sé, tra questi motivi, a meno che non si traducano in una violazione di legge.
La Corte ha stabilito che, per poter superare il vaglio di ammissibilità, il ricorso avrebbe dovuto contestare l’illegalità della pena. Ciò si verifica, ad esempio, quando la sanzione applicata è diversa da quella prevista dalla legge per quel tipo di reato o quando supera i limiti massimi o minimi stabiliti dalla norma (i cosiddetti limiti edittali). Poiché nel caso di specie le lamentele dei ricorrenti non vertevano su un’illegalità della pena ma solo sulla congruità della sua determinazione, l’impugnazione è stata respinta.
Le Motivazioni: la Distinzione tra Vizio di Motivazione e Illegalità della Pena
La motivazione della Corte di Cassazione si basa sulla netta distinzione tra il ‘vizio di motivazione’ e l’ ‘illegalità della pena’. Il patteggiamento è un accordo tra accusa e difesa sulla pena, che il giudice si limita a ratificare dopo aver controllato la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena stessa. Una volta che l’accordo è stato raggiunto e formalizzato in una sentenza, non è possibile rimetterlo in discussione attraverso un ricorso che contesti proprio l’aspetto concordato (la misura della pena), a meno che tale accordo non abbia prodotto un risultato contrario alla legge.
La Corte, citando un proprio precedente (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019), ha ribadito che le doglianze relative ai vizi nella determinazione della pena sono ammesse solo se ‘si siano trasfuse nella illegalità della sanzione inflitta’. In assenza di tale presupposto, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Conclusioni: le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma la rigidità dei presupposti per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. La conseguenza pratica dell’inammissibilità ricorso patteggiamento è severa: i ricorrenti sono stati condannati non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: prima di impugnare una sentenza di patteggiamento, è fondamentale valutare attentamente se i motivi di ricorso rientrino nelle strette maglie previste dalla legge, concentrandosi sulla denuncia di eventuali profili di illegalità della pena e non su mere valutazioni di merito sulla sua quantificazione.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento in appello?
No, l’impugnazione è consentita solo per motivi specifici. Il ricorso è inammissibile se le doglianze riguardano la determinazione della pena, a meno che queste non si traducano in una vera e propria illegalità della sanzione inflitta.
Cosa si intende per ‘illegalità della pena’ come valido motivo di ricorso?
Per illegalità della pena si intende una sanzione che non rientra nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge (limiti edittali) per quel reato, oppure una pena di tipo diverso da quella legalmente prevista.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8034 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 8034 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME NOME GRAGNANO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; ricorso deciso de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ricorso avverso l’indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p. su istanze di concordato, COGNOME e COGNOME hanno dedotto vizi di motivazione nella comparazione delle circostanze e nella determinazione della pena.
Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato avverso sentenza di patteggiamento in appello per motivi non consentiti, quali le doglianze relative a vizi attinenti determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflit in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla le (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 – 01).
Nel caso in esame, né con il primo, né con il secondo motivo si fa questione di illegalità della pena.
L’impugnazione è quindi inammissibile (ex art. 606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
io 2024 Roma , 8 febb Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. <