Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8028 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 8028 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ESTE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TRENTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ASOLO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TREVISO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 del GIP TRIBUNALE di TREVISO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
I ricorsi all’esame, con i quali si impugna la decisione che ha applicato la pena su richiesta d parti, sono inammissibili, giacché proposti avverso provvedimento non impugnabile, se non per motivi determinati.
1.1. Il provvedimento impugnato ed i ricorsi sono infatti successivi al 3 agosto 2017, data di entra in vigore della legge n.103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la sentenza applicazione su richiesta delle parti dal novero dei provvedimenti impugnabili, se non per moti specificamente indicati (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.), tra i quali non ricorre l’omessa applicazione ex officio della sanzione sostitutiva della pena detentiva inferiore a quattro anni d reclusione (in tema: Sez. 6 n. 33027 del 10/5/2023, Agostino, Rv. 285090; Sez. 6, n. 43947 del 19/9/2023, n.m.; Sez. 2, n. 43848 del 29/9/2023, il difensore non può dolersi del mancato avviso previsto dall’art. 545 bis cod. proc. pen., se non ha sollecitato sul punto i poteri del giudice, più in caso di pena concordata tra le parti); tantomeno ricorre il vizio di applicazione di una illegale, se la sanzione irrogata non esorbita, per specie o quantità, quella indicata dal legisl (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 – 01).
L’applicazione della pena su richiesta delle parti è infatti un meccanismo processuale in virtù d quale l’imputato ed il Pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condo contestata, sulla sussistenza e concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della pena. Da parte sua, il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattez menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla in conformità a qu previsto dalla legge.
Consegue che – una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena, proposta ex art. 444 cod. proc. pen. – l’imputato non può rimettere in discussione criteri di calcolo della sanzione condivi comunque, non conducenti verso l’estraneità della sanzione rispetto ai limiti edittali. Né può dedur motivi attinenti alla mancata sostituzione di una sanzione alternativa neppure proposta.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5-bis dell’art. 610 cod. proc. pen.
2.1. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorre pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e de somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024.