Inammissibilità Ricorso Patteggiamento: la Cassazione fissa i paletti
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali. Tuttavia, la sua natura di accordo tra accusa e difesa ne limita fortemente le possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con chiarezza i confini invalicabili per chi intende contestare una sentenza di patteggiamento, sottolineando l’inammissibilità del ricorso patteggiamento al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge.
I Fatti di Causa: Dal Patteggiamento al Ricorso
Il caso in esame ha origine da una sentenza del Giudice dell’Udienza Preliminare di Vicenza, con la quale un imputato vedeva applicata, su sua richiesta e con l’accordo del Pubblico Ministero, una pena per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, d.P.R. 309/1990). Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione da parte del giudice di primo grado.
In particolare, il ricorrente sosteneva che il giudice non avesse adeguatamente esaminato la possibile sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale, e contestava il trattamento sanzionatorio applicato.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità Ricorso Patteggiamento
La difesa dell’imputato ha tentato di scardinare la sentenza di patteggiamento basandosi su un presunto difetto di valutazione da parte del giudice. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha prontamente rilevato come tali doglianze non rientrassero nel perimetro, estremamente ristretto, dei motivi per cui è consentito impugnare una sentenza di questo tipo. La normativa di riferimento, infatti, pone dei limiti precisi, proprio per preservare la stabilità dell’accordo processuale che sta alla base del patteggiamento. L’inammissibilità del ricorso patteggiamento diventa quindi la conseguenza naturale di un’impugnazione che non rispetta tali limiti.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con un’ordinanza emessa de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza formale, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata netta e basata su una chiara interpretazione delle norme procedurali. La Corte ha stabilito che i motivi addotti dal ricorrente erano non solo generici, ma soprattutto estranei alle specifiche ipotesi di impugnazione consentite dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La chiave di volta della decisione risiede nella lettura combinata degli articoli che regolano il patteggiamento e la sua impugnazione. L’articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. stabilisce che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Nel caso specifico, le censure del ricorrente relative al mancato esame delle cause di proscioglimento e al trattamento sanzionatorio non rientrano in nessuna di queste categorie. La Cassazione ha ritenuto il ricorso “generico” e “proposto al di fuori dei casi previsti”, rendendone inevitabile la declaratoria di inammissibilità. La procedura semplificata de plano, prevista dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ha permesso alla Corte di definire rapidamente il procedimento, confermando la solidità del principio di diritto.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo che, una volta raggiunto e ratificato dal giudice, assume una forza quasi definitiva. Le possibilità di rimetterlo in discussione sono eccezionali e limitate a vizi specifici e gravi. La decisione serve da monito contro i ricorsi pretestuosi o esplorativi, che non solo non hanno possibilità di successo, ma comportano anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, il messaggio è chiaro: la scelta del patteggiamento deve essere consapevole, poiché le vie d’uscita successive sono estremamente limitate.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici e tassativamente indicati dalla legge all’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come ad esempio problemi relativi al consenso prestato, alla qualificazione giuridica del fatto o all’illegalità della pena.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati dall’imputato erano generici e non rientravano in nessuna delle categorie per le quali la legge consente di impugnare una sentenza di patteggiamento. Nello specifico, la contestazione sul mancato esame delle cause di proscioglimento non è un motivo valido di ricorso.
Cosa comporta una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo che il ricorso non venga esaminato nel merito, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel caso specifico nella misura di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35341 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35341 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VICENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO NOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di c all’art. 73, co. 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con accordo del P.M.;
che il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e al trattamento sanzionatorio;
che il ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/09/2025