Inammissibilità ricorso patteggiamento: quando l’appello è impossibile
L’istituto del patteggiamento rappresenta una scelta strategica per l’imputato, che accetta una determinata pena in accordo con il Pubblico Ministero. Ma cosa succede se, dopo la sentenza, si decide di impugnarla? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i rigidi paletti che portano quasi sempre a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso patteggiamento, delineando un percorso a ostacoli per chi tenta questa via. Analizziamo il caso per comprendere le ragioni dietro una decisione così netta.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di un accordo con la Procura, otteneva dal Tribunale una sentenza di patteggiamento per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/1990). Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione contro tale sentenza. La sua doglianza si fondava su un presunto vizio di motivazione: a suo dire, il giudice di primo grado non avrebbe valutato adeguatamente la possibile sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
L’inammissibilità del ricorso contro il patteggiamento secondo la Cassazione
La Corte Suprema ha esaminato il ricorso con una procedura accelerata, detta ‘de plano’, ovvero senza la necessità di un’udienza pubblica, data l’evidente infondatezza del motivo. La decisione di dichiarare l’inammissibilità del ricorso patteggiamento si basa su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, il ricorso è stato ritenuto generico. L’imputato ha lamentato la mancata valutazione delle cause di proscioglimento senza però specificare quali elementi concreti il giudice avrebbe dovuto considerare. Una critica astratta e non ancorata a fatti specifici non è sufficiente per mettere in discussione una sentenza.
La violazione dei limiti normativi all’impugnazione
Il punto cruciale, tuttavia, risiede nella violazione dei limiti imposti dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo tassativo i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata. L’appello non è libero come per le sentenze ordinarie, ma è circoscritto a specifiche censure, come l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena applicata. Il motivo sollevato dal ricorrente, relativo alla valutazione delle cause di proscioglimento, non rientra tra quelli consentiti. Presentare un ricorso per motivi non previsti dalla legge ne determina automaticamente l’inammissibilità.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha rafforzato un principio cardine della procedura penale: la scelta del patteggiamento comporta una sostanziale rinuncia a contestare nel merito la propria responsabilità, in cambio di uno sconto di pena. Permettere un’impugnazione ampia e generica snaturerebbe la funzione stessa dell’istituto, che è quella di definire rapidamente il processo. La legge, attraverso l’art. 448, comma 2-bis c.p.p., traccia un confine netto: si può contestare la correttezza giuridica della pena e della qualificazione del reato, ma non si può rimettere in discussione l’accertamento dei fatti o la valutazione di merito che sono alla base dell’accordo tra le parti.
Le conclusioni
La decisione in esame ha importanti implicazioni pratiche. Chi opta per il patteggiamento deve essere consapevole che le vie di impugnazione sono estremamente limitate. Un ricorso proposto per motivi generici o non consentiti dalla legge non solo sarà respinto, ma comporterà anche conseguenze economiche negative. La Corte, infatti, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione serve da deterrente contro impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, proteggendo l’efficienza del sistema giudiziario.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è consentita solo per i motivi specificamente ed esclusivamente elencati dalla legge all’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: era generico e, soprattutto, era stato proposto per un motivo (il mancato esame delle cause di proscioglimento) non previsto tra quelli per cui è ammesso ricorrere contro una sentenza di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35334 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35334 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2025 del TRIBUNALE di SIRACUSA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 16289/25 COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di c all’art. 73 commi 1 e 4 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.;
che il ricorrente censura il vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;
che il ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/09/2025