Inammissibilità Ricorso Patteggiamento: Quando l’Appello è Precluso
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale, ma la sua scelta comporta conseguenze irrevocabili, specialmente riguardo alle possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza i rigidi paletti che determinano l’inammissibilità del ricorso contro una sentenza di patteggiamento, chiarendo perché non tutte le doglianze possono essere portate all’attenzione del giudice di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza emessa dal Tribunale di Spoleto, con la quale veniva applicata una pena concordata tra l’imputato e la pubblica accusa. L’imputato, non soddisfatto dell’esito, decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando la decisione del tribunale di primo grado. Il ricorso, tuttavia, si basava su motivi generici e non specificamente attinenti alle strette maglie concesse dalla legge per l’impugnazione di questo tipo di sentenze.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ‘de plano’, ovvero senza la necessità di un’udienza di discussione, data la manifesta infondatezza dei motivi proposti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha così confermato un orientamento giurisprudenziale consolidato, volto a preservare la stabilità e la definitività degli accordi di patteggiamento.
Le Motivazioni: I Limiti Stringenti sull’Inammissibilità Ricorso Patteggiamento
La Corte ha fondato la sua decisione su principi cardine che regolano l’istituto del patteggiamento e la sua impugnabilità. I giudici hanno sottolineato che il ricorso era inammissibile primariamente perché le censure proposte non erano consentite dalla legge.
Il punto centrale della motivazione risiede nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma limita tassativamente i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata. Non è possibile, ad esempio, contestare la valutazione di colpevolezza o la ricostruzione dei fatti, poiché l’accordo tra le parti esonera l’accusa dall’onere della prova. L’accordo stesso, una volta ratificato dal giudice, cristallizza la situazione processuale.
La sentenza che recepisce il patteggiamento è considerata sufficientemente motivata se contiene:
1. Una succinta descrizione del fatto (anche desumibile dal capo d’imputazione).
2. L’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica data al reato.
3. Un richiamo all’articolo 129 del codice di procedura penale, per escludere la presenza di cause di non punibilità evidenti (come l’assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato).
4. La verifica della congruità della pena concordata, nel rispetto dell’articolo 27 della Costituzione.
Qualsiasi motivo di ricorso che esuli da queste specifiche violazioni di legge, come la contestazione generica della sentenza, è destinato all’inammissibilità.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza della Cassazione rafforza un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento è una decisione strategica con conseguenze significative e in gran parte definitive. Chi opta per questo rito processuale deve essere consapevole che rinuncia a un giudizio di merito completo e, di conseguenza, a un’ampia facoltà di impugnazione. La pronuncia serve da monito: non si può aderire a un accordo per poi tentare di rimetterlo in discussione su basi generiche. Per i legali, ciò implica un dovere ancora più stringente di informare chiaramente i propri assistiti sui pro e i contro di tale scelta, evidenziando i ristrettissimi margini di un eventuale ricorso. In definitiva, la stabilità degli accordi processuali viene tutelata per garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando impugnazioni meramente dilatorie.
Perché il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non rientravano nelle specifiche e tassative ipotesi di violazione di legge previste dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, uniche ragioni per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento.
Qual è l’effetto dell’accordo di patteggiamento sull’onere della prova?
L’accordo intervenuto tra l’imputato e l’accusa esonera quest’ultima dall’onere della prova. La decisione del giudice si basa sulla congruità dell’accordo e non su un’istruttoria dibattimentale volta a dimostrare la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 475 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 475 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Albania il 22/06/1997
avverso la sentenza del 07/06/2023 del Tribunale di Spoleto;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a voler tacere della genericità dei motivi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e
comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui &l’art. 27 Cost., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, COGNOME, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
residente
Così deciso il 29 novembre 2023
Il Consigli GLYPH estensore