Inammissibilità Ricorso Patteggiamento: Quando l’Appello è Destinato a Fallire
L’istituto del patteggiamento rappresenta una via processuale strategica, ma le sue decisioni non sono facilmente impugnabili. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce con fermezza i confini entro cui un ricorso può essere considerato, delineando le severe conseguenze in caso di inammissibilità ricorso patteggiamento. Questo provvedimento serve da monito sulla necessità di una valutazione attenta prima di procedere con un’impugnazione.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Respinto dalla Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Napoli. L’imputato, tramite il suo difensore, ha tentato di contestare la decisione, sollevando una serie di censure. Tuttavia, la Suprema Corte ha prontamente bloccato il tentativo, dichiarando il ricorso inammissibile in via preliminare, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate.
I Motivi di Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento
Il fulcro della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce un perimetro molto ristretto per le impugnazioni contro le sentenze di patteggiamento. Un ricorso è ammissibile solo se riguarda:
1. L’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento è stato viziato.
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha deciso qualcosa di diverso da quanto concordato tra le parti.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo palesemente errato.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione viola la legge.
Nel caso specifico, i motivi addotti dal ricorrente non rientravano in nessuna di queste categorie. Di conseguenza, le censure sono state giudicate “indeducibili”, ovvero non proponibili per legge in questa sede.
Le Conseguenze Economiche di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è stata priva di conseguenze. La Corte, applicando l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, ha agito “senza formalità”, condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma significativa in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono lapidarie e fondate su un’interpretazione rigorosa della legge. I giudici hanno osservato che le censure proposte dal ricorrente erano del tutto estranee ai motivi tassativamente consentiti dalla normativa sul ricorso contro il patteggiamento. La decisione di proporre un’impugnazione con argomenti non ammessi dalla legge è stata considerata una condotta connotata da un “elevato coefficiente di colpa”. Questa valutazione ha giustificato l’imposizione di una sanzione pecuniaria di quattromila euro. La Corte ha inteso sanzionare non un errore di valutazione, ma un’iniziativa processuale palesemente infondata che ha inutilmente impegnato il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, pur essendo un diritto, deve essere esercitato con responsabilità. Impugnare una sentenza di patteggiamento è un’opzione limitata a vizi specifici e gravi. Tentare di forzare i confini stabiliti dal legislatore non solo porta a una sicura declaratoria di inammissibilità, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche rilevanti. Questa decisione serve come chiaro avvertimento per gli operatori del diritto sull’importanza di una scrupolosa analisi preliminare dei motivi di ricorso, al fine di evitare impugnazioni destinate al fallimento e sanzioni pecuniarie che ne derivano.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso contro una sentenza emessa a seguito di patteggiamento è possibile solo per i motivi specifici e tassativamente elencati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento?
I motivi ammessi dalla legge riguardano esclusivamente vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa accade se si presenta un ricorso inammissibile contro un patteggiamento?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. L’importo, come nel caso di specie fissato a 4.000 euro, è commisurato alla colpa del ricorrente nell’aver presentato un’impugnazione palesemente infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 278 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 278 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 30/11/1991
avverso la sentenza del 16/02/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
det-e~viso. allei;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, pe indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difet correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica d fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente