Inammissibilità Ricorso Patteggiamento: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie principali per la definizione alternativa dei procedimenti penali. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza i confini invalicabili del ricorso avverso una sentenza di patteggiamento, dichiarandone l’inammissibilità e condannando il ricorrente a pesanti sanzioni. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio la logica dietro l’inammissibilità del ricorso patteggiamento.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di un tribunale italiano. L’imputato, dopo aver concordato la pena con il Pubblico Ministero e ottenuto la ratifica del giudice, ha deciso di impugnare tale decisione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, sollevando una serie di censure.
La Decisione della Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile “senza formalità”, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Il fulcro della decisione risiede nell’applicazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è consentito esclusivamente per motivi specifici e tassativi, quali:
1. Difetti nell’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, un consenso viziato).
2. Mancata correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Qualsiasi altro motivo di doglianza è escluso. Nel caso di specie, le censure sollevate dal ricorrente non rientravano in nessuna di queste categorie, rendendo l’impugnazione irrimediabilmente inammissibile.
Le Motivazioni
I giudici di legittimità hanno motivato la loro decisione sottolineando che le critiche mosse dall’imputato erano “indeducibili”, ovvero non potevano essere fatte valere in quella sede processuale. La ratio della norma è chiara: il patteggiamento è un accordo tra le parti. Una volta che l’imputato accetta di concordare la pena, rinuncia implicitamente a contestare nel merito la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove, salvo i casi eccezionali e specifici previsti dalla legge. Permettere un’impugnazione ampia e generalizzata snaturerebbe la funzione deflattiva e premiale del rito.
La Corte ha inoltre applicato le conseguenze legali previste per l’inammissibilità del ricorso. Il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. I giudici hanno specificato che tale importo è giustificato dall'”elevato coefficiente di colpa” del ricorrente nell’aver proposto un’impugnazione palesemente preclusa dalla legge.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato e lancia un messaggio chiaro: la scelta del patteggiamento è una decisione ponderata con conseguenze processuali definitive. L’inammissibilità del ricorso patteggiamento per motivi non espressamente previsti dalla legge non è una mera formalità, ma un principio cardine del sistema. Chi tenta di aggirare questi limiti non solo vedrà il proprio ricorso respinto, ma andrà incontro a sanzioni economiche significative, che fungono da deterrente contro impugnazioni dilatorie o pretestuose. La decisione ribadisce l’importanza di una consulenza legale approfondita prima di accedere a riti alternativi, per comprendere appieno diritti e rinunce che ne derivano.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale limita il ricorso a motivi specifici, quali vizi della volontà dell’imputato, errata qualificazione giuridica del fatto, discordanza tra richiesta e sentenza, o illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile contro un patteggiamento?
La legge prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. L’importo di tale somma è stabilito dal giudice in base alla colpa del ricorrente nel proporre un’impugnazione non consentita.
Perché il ricorso in questo specifico caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate dal ricorrente non rientravano in nessuna delle categorie tassativamente previste dalla legge per poter impugnare una sentenza di patteggiamento, risultando quindi “indeducibili”.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 250 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 250 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAVONA il 05/03/1962
avverso la sentenza del 09/02/2023 del GIP TRIBUNALE di SAVONA
dete-avvietralte -pertt;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difet correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica d fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Presidente 9/