Inammissibilità Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Fa Chiarezza
L’istituto del patteggiamento, disciplinato dall’art. 444 del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma le sue sentenze non sono sempre inappellabili. Tuttavia, i margini di impugnazione sono molto stretti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza i limiti invalicabili per chi intende contestare una sentenza di patteggiamento, sottolineando come la tardività e la genericità dei motivi conducano inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso patteggiamento.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Tardivo e Generico
Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato dal difensore di un imputato condannato con sentenza di patteggiamento dal Tribunale di Taranto per il reato di evasione (art. 385 c.p.). La sentenza di primo grado era stata depositata il 16 giugno 2023, con motivazione contestuale e in presenza dell’imputato, diventando quindi irrevocabile in tempi brevi. Nonostante ciò, il ricorso per Cassazione è stato proposto solo il 4 luglio 2023, ben oltre i termini di legge.
Oltre al vizio di tardività, il ricorso è stato giudicato affetto da un’assoluta genericità dei motivi, i quali non rientravano nelle specifiche censure ammesse dalla legge.
I Limiti al Ricorso contro la Sentenza di Patteggiamento
La normativa di riferimento è l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla Legge n. 103/2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”). Questa norma ha drasticamente ridotto le possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento, limitandole a motivi specifici che attengono, ad esempio, all’espressione della volontà dell’imputato, alla qualificazione giuridica del fatto o all’illegalità della pena.
Qualsiasi motivo di ricorso che non rientri in questo elenco tassativo è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso basandosi su due pilastri argomentativi inattaccabili.
In primo luogo, la tardività. La legge processuale penale stabilisce termini perentori per le impugnazioni, la cui violazione comporta la decadenza dal diritto di appellare. Aver presentato il ricorso dopo l’irrevocabilità della sentenza costituisce un vizio procedurale insanabile.
In secondo luogo, la genericità e l’estraneità dei motivi. I giudici hanno evidenziato che le censure mosse dal ricorrente non rientravano in alcuna delle categorie consentite dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Questo ha confermato l’inammissibilità del ricorso patteggiamento, rendendo superfluo un esame del merito delle questioni sollevate.
La Corte ha inoltre applicato la procedura semplificata prevista dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., che consente di dichiarare l’inammissibilità con ordinanza, senza udienza pubblica (trattazione camerale non partecipata), quando i vizi del ricorso sono evidenti.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
La decisione ha avuto conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. Conformemente a quanto previsto dall’art. 616 c.p.p., l’inammissibilità del ricorso ha comportato:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali: una conseguenza automatica per chi soccombe nel giudizio di legittimità.
2. Il versamento di una somma alla cassa delle ammende: La Corte ha stabilito una sanzione di 3.000,00 euro, ritenuta equa in considerazione del fatto che il ricorso è stato presentato per motivi non più consentiti dalla legge. Questa misura ha una chiara finalità deterrente, volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose o dilatorie.
In conclusione, questa ordinanza rafforza il principio della stabilità delle sentenze di patteggiamento e serve come monito sull’importanza di rispettare scrupolosamente i termini processuali e i limiti normativi per le impugnazioni.
Per quali motivi un ricorso contro una sentenza di patteggiamento può essere dichiarato inammissibile?
Sulla base dell’ordinanza, un ricorso è inammissibile se è tardivo (presentato dopo l’irrevocabilità della sentenza) e se i motivi addotti sono generici e non rientrano nei casi specifici previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Qual è la procedura seguita dalla Corte di Cassazione per un ricorso palesemente inammissibile?
La Corte dichiara l’inammissibilità senza formalità di rito, con un’ordinanza emessa a seguito di una trattazione camerale non partecipata, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende. In questo specifico caso, tale somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11331 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11331 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 del TRIBUNALE di TARANTO
dato avv / do alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di COGNOME NOME avverso la sentenza con cui il Tribuna Taranto ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all’art. 385 inammissibile, per l’assoluta genericità del motivo con censure che non rientrano fra i c previsti dall’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, co.50, della legg n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017, oltre che perché proposto tardivamente il giorno luglio 2023, dopo l’irrevocabilità della sentenza depositata il 16 giugno 2023 con motivazio contestuale ed alla presenza della parte.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattaz camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
Così deciso il 16 febbraio 2024
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