Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28748 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28748 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ALTAMURA 11 10/04/1983
avverso la sentenza del 26/02/2025 del TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da NOME COGNOME nel quale l’imputato, a mezzo del difensore lamenta: 1. Omessa motivazione in relazione alla possibilità
di emettere sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. 2.
Mancanza di motivazione in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto.
Considerato che, ai sensi dell’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen.,
introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi
attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tr richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegal
della pena o della misura di sicurezza.
Considerato, quanto al primo motivo di doglianza, che il rilievo difensivo non rientra tra quelli per i quali è proponibile l’impugnazione avverso la sentenza di
patteggiannento e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l’art. 129
cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che questa Corte ha già
chiarito che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 13479 del 23/03/2022, NOME, Rv. 283023 01)
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata “de plano”, poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore