Ricorso contro il Patteggiamento: Quando è Inammissibile?
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle più importanti definizioni alternative del processo penale. Tuttavia, una volta raggiunto l’accordo e ottenuta la sentenza, le possibilità di impugnazione sono strettamente limitate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza questi confini, dichiarando l’inammissibilità del ricorso patteggiamento proposto per motivi non consentiti dalla legge.
I Fatti del Caso
Nel caso in esame, un imputato aveva presentato ricorso in Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale. Il ricorrente non contestava la propria volontà di patteggiare o la qualificazione giuridica del reato, bensì lamentava l’inadeguatezza della motivazione fornita dal giudice di primo grado riguardo al trattamento sanzionatorio che era stato concordato tra le parti.
In sostanza, pur avendo raggiunto un accordo sulla pena con il Pubblico Ministero, l’imputato tentava di rimettere in discussione la congruità di tale pena davanti alla Suprema Corte, criticando le ragioni esposte nella sentenza che ratificava l’accordo stesso.
I Limiti al Ricorso dopo il Patteggiamento e l’Inammissibilità
La Corte di Cassazione ha risolto la questione in modo netto e procedurale, senza nemmeno entrare nel merito delle doglianze. Ha applicato rigorosamente il disposto dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca tassativamente i motivi per cui è possibile ricorrere contro una sentenza di patteggiamento. Tra questi non rientra la critica alla motivazione sulla congruità della pena concordata.
Il legislatore ha inteso circoscrivere l’impugnazione a vizi specifici, come quelli relativi all’espressione della volontà dell’imputato, alla qualificazione del fatto o all’illegalità della pena. L’obiettivo è evitare che il ricorso diventi uno strumento per rinegoziare un accordo già liberamente sottoscritto. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano, ovvero con una procedura semplificata senza udienza, data la palese infondatezza del motivo proposto.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che il ricorso era stato proposto per un “motivo non deducibile”. Il tentativo di contrastare l’adeguatezza della motivazione sulla pena concordata è una censura estranea ai profili di doglianza consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La scelta del patteggiamento implica l’accettazione della pena negoziata, e la successiva valutazione del giudice sulla congruità di tale pena non può essere oggetto di un riesame in sede di legittimità, se non nei casi eccezionali di pena palesemente illegale, qui non riscontrati. La Corte ha quindi agito in conformità con la legge, che impone una sanzione processuale per chi abusa dello strumento dell’impugnazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia riafferma un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo che, una volta raggiunto, cristallizza la sanzione. L’inammissibilità del ricorso patteggiamento per motivi legati alla valutazione della pena serve a garantire la stabilità delle sentenze e l’efficienza del sistema giudiziario. Per gli operatori del diritto e per gli imputati, questa ordinanza è un chiaro monito: il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per esprimere un tardivo ripensamento sulla convenienza dell’accordo. Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono trascurabili: il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una consistente somma (tremila euro) alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione palesemente infondata.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento contestando la congruità della pena concordata?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che questo motivo di ricorso non è ammesso dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e conduce all’inammissibilità del ricorso patteggiamento.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Cosa significa che la decisione è stata presa “de plano”?
Significa che la Corte ha deciso l’inammissibilità del ricorso basandosi sugli atti, senza la necessità di un’udienza, poiché il motivo era manifestamente non consentito dalla legge e la questione di pronta soluzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33173 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 33173 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/04/2024 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME; a- ·
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R.G. 20654/2024 COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, .con procedura de plano, perché proposto per motivo non deducibile perchè diretto a contrastare l’inadeguatezza della motivazione spesa sul trattamento sanzionatorio concordato tra le parti ex art 444 cpp senza, censura estranea ai profili di doglianza assentiti dall’art. 448 comma 2 bis cpp.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024.