Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20492 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20492 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME parte offesa nel procedimento c/
COGNOME NOME
DALLA NOME
COGNOME NOME
SPOCCI NOME
avverso il decreto del 27/11/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna in data 27
novembre 2024 che aveva disposto l’archiviazione del procedimento n. 12629/2023
RGNR iscritto in relazione al delitto previsto dall’art. 615-ter, comma secondo, n. 1, cod. pen.;
rilevato che, con il suo unico motivo, il ricorso denuncia l’abnormità e l’illegittimità del provvedimento di archiviazione e degli altri atti di indagine;
ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto inerente ad una pretesa abnormità del provvedimento, il quale è stato, invece, adottato nell’esercizio
di poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento processuale e non ha determinato un’irragionevole regressione o stasi del procedimento, sicché, in definitiva, il ricorso
è volto ad ottenere un’inammissibile rivalutazione di merito della decisione assunta dal Giudice di merito;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende,
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente