Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27760 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27760 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARINO il 16/01/1967
avverso l’ordinanza del 19/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in data 19 marzo 2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile la
richiesta di misura alternativa della detenzione domiciliare e ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, come avanzate da NOME COGNOME;
Ritenuto che, con unica articolata censura, si lamenta contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova con riguardo alla mancata concessione
della misura alternativa;
che in realtà il ricorrente richiede un’alternativa lettura degli elementi che già compiutamente il giudice di merito ha esaminato e che lo hanno condotto ad
assumere con percorso logico immune da fratture la decisione impugnata;
che il Tribunale di sorveglianza ha tenuto conto della gravità dei reati, dell’entità della pena da scontare, del concreto pericolo di reiterazione alla luce
dell’assenza di qualsiasi consapevolezza del condannato dei pregiudizi arrecati e dell’assenza di ogni sua iniziativa riparatoria o risarcitoria, ad eccezione di un
generico richiamo alla disponibilità a svolgere attività di volontariato; ha motivatamente escluso l’idoneità dell’opportunità lavorativa, offertagli peraltro
dalla moglie concorrente nei medesimi reati per cui è stato condannato, e ha segnalato condotte indicative del fatto che il condannato ostacola anche l’esecuzione di un provvedimento di confisca a suo carico per beni acquistati con i proventi dei reati;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 luglio 2025 Il Coigliere estensore
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Il Presidente