Inammissibilità Ricorso: Le Nuove Regole della Riforma Cartabia
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito il rigore delle nuove norme procedurali introdotte dalla Riforma Cartabia, dichiarando l’inammissibilità del ricorso di un imputato. Questa decisione evidenzia come la genericità dei motivi di appello e il mancato rispetto dei nuovi requisiti formali, specialmente per chi è stato giudicato in assenza, precludano l’accesso al giudizio di secondo grado. Analizziamo insieme i dettagli di questo importante provvedimento.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda processuale ha origine da una condanna in primo grado per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato, che non aveva partecipato al processo di primo grado ed era stato quindi giudicato in sua assenza, proponeva appello avverso la sentenza.
Tuttavia, la Corte d’Appello competente dichiarava l’impugnazione inammissibile. Non dandosi per vinto, l’imputato decideva di presentare un ulteriore ricorso, questa volta davanti alla Corte di Cassazione, contestando la decisione della Corte territoriale.
La Valutazione sull’Inammissibilità del Ricorso da parte della Cassazione
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha confermato la decisione precedente, dichiarando a sua volta l’inammissibilità del ricorso. La motivazione si fonda su due pilastri fondamentali: la genericità dei motivi addotti e l’applicazione di una nuova e più stringente disciplina processuale.
La Genericità dei Motivi di Ricorso
In primo luogo, i giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi presentati nel ricorso erano formulati in modo del tutto generico. L’atto di impugnazione non esplicitava in maniera chiara e specifica né le ragioni di diritto né gli elementi di fatto che avrebbero dovuto sostenere le censure mosse alla sentenza. Questa mancanza di specificità è da tempo considerata una causa di inammissibilità, poiché impedisce al giudice di comprendere l’effettivo perimetro della contestazione.
L’Impatto Decisivo della Riforma Cartabia
Il punto cruciale della decisione, però, risiede nell’applicazione delle nuove norme introdotte dal Decreto Legislativo n. 150 del 2022, la cosiddetta “Riforma Cartabia”. La Corte ha sottolineato che l’appello originario era stato presentato dopo l’entrata in vigore di tale riforma. Di conseguenza, era necessario applicare la nuova disciplina prevista dall’art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale.
Questa norma impone requisiti di forma e contenuto molto più rigorosi per gli atti di impugnazione, in particolare quando l’appello è proposto da un imputato che è stato assente nel giudizio di primo grado. L’obiettivo del legislatore è quello di assicurare che l’impugnazione sia un atto ponderato e specifico, evitando appelli meramente dilatori o esplorativi.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione di dichiarare l’inammissibilità del ricorso evidenziando che l’atto di impugnazione non soddisfaceva i requisiti di specificità richiesti dalla legge. I motivi erano generici, non indicando né le ragioni di diritto né i fatti a supporto delle critiche mosse. Fatto decisivo è stato che l’appello era stato proposto dopo l’entrata in vigore della Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022). La nuova formulazione dell’art. 581, comma 1-quater, c.p.p. impone oneri formali più stringenti per l’impugnazione, specialmente per l’imputato dichiarato assente nel primo grado di giudizio, come nel caso di specie. Il mancato adempimento di tali requisiti ha reso l’impugnazione proceduralmente inaccettabile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida l’orientamento rigoroso della giurisprudenza nell’applicazione delle nuove norme procedurali penali. L’esito del caso funge da monito per la difesa: la redazione degli atti di impugnazione richiede una precisione e una specificità assolute, soprattutto alla luce delle recenti riforme. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, rendendo definitiva la condanna di primo grado.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano formulati in modo generico, senza specificare le ragioni di diritto o i dati di fatto a supporto delle censure. Inoltre, non rispettava i nuovi e più stringenti requisiti previsti dall’art. 581, comma 1-quater del codice di procedura penale, introdotti dalla Riforma Cartabia.
Quale nuova norma è stata decisiva in questo caso?
La norma decisiva è stata l’art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale, introdotto dal D.Lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia). Questa disposizione impone requisiti di specificità più rigorosi per gli atti di impugnazione, in particolare quando l’appellante era un imputato assente nel giudizio di primo grado.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna originaria è diventata, di conseguenza, definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1858 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1858 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 03/06/1988
avverso l’ordinanza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 28368/24 Lamaj
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (declaratoria inammissibilità appello in relazione condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso – attinenti alla pretesa validità dell impugnatorio – non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulati modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggon censure, là dove si dà atto che l’impugnazione è stata proposta in data 23 maggio 2023 avverso sentenza pronunciata il 19 gennaio 2023, quindi dopo l’entrata in vigore del d. Igs. 150 del 2022 con conseguente necessaria applicazione della nuova disciplina prevista dall’art. 581, comma 1-quater cod. pen. trattandosi di imputato assente nel giudizio di primo grado;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2024