Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4949 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4949 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME VETERE NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il ricorso, con il quale si lamenta il rigetto dell’istanza di rinno istruttoria in appello e la mancanza di prova della condotta fraudolenta, è privo di specif tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzio fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, es sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e dec travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, trattandosi di esercizio della discrezionalità di merito attribuita al giudice dell il rigetto dell’istanza di rinnovazione dibattimentale si sottrae al sindacato di legittimi la struttura argonnentativa della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficient una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, de 2016, COGNOME, Rv. 266820; Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589);
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti lo e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 – 4);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza d motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è volto a prefigurare rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legit avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze process valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici di merito hanno ampiamente esplicitato le ragioni del convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 24 ottobre 2023.