Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41122 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41122 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASALNUOVO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
lette la memoria e la nota spese depositate dalla parte civile il 17 luglio 20 considerato che i motivi di ricorso, con cui si denuncia violazione degli artt. 192 e 334 cod. proc. pen., 120 cod. pen., nonché vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni rese dal testimone COGNOME COGNOME, non sono formulati in termini consenti dalla legge in quanto riproducono profili di censura già svolti in appello e motivatamente disattesi dalla Corte territoriale, essendo gli stessi privi di specificità e sonanto apparenti; il ricorrente, infatti, ha contestato decisione dei giudici di merito perché fondata su una valutazione asseritamente erronea delle risultanze processuali, finendo così per prefigurare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza e/o attendibilità delle stesse, e, dunque, doglianze che esorbitano dal perimetro cognitivo e valutativo di questa Corte;
che, infatti, deve ribadirsi come sia preclusa a questa Corte la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle emergenze probatorie a quella compiuta nei precedenti gradi (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, COGNOME, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623 – 01), avendo l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione un orizzonte limitato, per espressa volont legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché con la condanna del medesimo alla rifusione delle spese di assistenza e difesa della parte civile RAGIONE_SOCIALE, che possono essere liquidate in euro duemila, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna t10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di assistenza e
difesa della parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in euro duemila, oltre accessori di legge.
Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.