Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Non Riesamina le Prove
L’ordinanza n. 28990 del 2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale: la Corte non è un terzo grado di merito. Attraverso l’analisi di un caso specifico, la pronuncia spiega le ragioni che portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, una decisione che impedisce l’esame nel merito delle questioni sollevate. Questo articolo analizza la decisione, chiarendo perché non è possibile chiedere alla Cassazione una nuova valutazione delle prove o introdurre nuovi elementi senza il rispetto delle precise regole procedurali.
I Fatti del Caso: un Appello Respinto
Un imputato, dopo la condanna in Corte d’Appello, ha presentato ricorso per Cassazione basandosi su due principali motivi. In primo luogo, lamentava la mancata acquisizione di verbali di dichiarazioni e di una denuncia che, a suo dire, sarebbero state cruciali per la sua difesa. In secondo luogo, contestava la motivazione della sentenza d’appello, sostenendo la presenza di contraddizioni nelle prove che avevano portato alla sua condanna.
La Decisione della Corte: Dichiarata l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha respinto entrambe le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile nel suo complesso. La decisione si fonda su due pilastri del nostro sistema processuale penale: le modalità di acquisizione della prova e la natura del giudizio di legittimità.
Primo Motivo: L’Acquisizione delle Prove e il Consenso Mancato
La Corte ha giudicato il primo motivo manifestamente infondato. La richiesta di acquisire nuovi documenti probatori (i verbali) si è scontrata con il mancato consenso del Procuratore Generale. L’articolo 493 del codice di procedura penale stabilisce infatti che l’acquisizione di atti dal fascicolo del pubblico ministero può avvenire solo con l’accordo di tutte le parti. In mancanza di tale consenso, l’unica via per introdurre quelle dichiarazioni sarebbe stata l’esame diretto del testimone in aula, una richiesta che la difesa non aveva formulato.
Secondo Motivo e l’Inammissibilità del Ricorso per Rivalutazione dei Fatti
Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché, di fatto, chiedeva alla Corte di Cassazione di compiere un’operazione che le è preclusa: una rivalutazione delle prove. L’imputato non ha evidenziato un ‘travisamento’ della prova (cioè una lettura palesemente errata di un atto processuale), ma ha proposto una lettura alternativa delle dichiarazioni già esaminate dai giudici di merito. Questo tipo di richiesta esula dal perimetro del ‘sindacato di legittimità’.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni dell’ordinanza sono nette e didattiche. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici di primo e secondo grado. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che il percorso logico seguito nella motivazione della sentenza impugnata sia coerente e privo di vizi evidenti. Contestare genericamente l’attendibilità di una testimonianza o proporre una diversa interpretazione degli eventi significa chiedere un nuovo giudizio di merito, non un controllo di legittimità. Di conseguenza, il ricorso che si muove in questa direzione è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa pronuncia riafferma che il ricorso per Cassazione deve essere formulato nel rispetto di regole precise. Non è un’ulteriore opportunità per discutere la colpevolezza o l’innocenza nel merito, ma uno strumento per correggere errori di diritto o vizi logici macroscopici nella motivazione. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alla conferma della condanna, l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà e del rigore con cui va affrontato il giudizio di ultima istanza.
È possibile introdurre nuove prove documentali in appello o in Cassazione?
In appello, l’acquisizione di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, come verbali di dichiarazioni, è possibile solo con l’accordo di tutte le parti processuali, inclusa l’accusa, ai sensi dell’art. 493 c.p.p. In Cassazione, non è possibile introdurre nuove prove.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non può effettuare una ‘rivalutazione delle risultanze probatorie’?
Significa che la Corte non può riesaminare le prove (come testimonianze o documenti) per farsi una propria idea su come si sono svolti i fatti. Il suo compito è limitato a un controllo di ‘legittimità’, ossia verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non lo esamina nel merito e la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28990 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28990 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto” il ricorso proposto nell’interesse di NOMECOGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine al diniego della richiesta di acquisizione dei verbali di dichiarazioni e di denunzia di COGNOME NOME, è manifestamente infondato poiché, come congruamente argomentato dalla Corte di merito a pagina 5, tali prove dichiarative non potevano essere acquisite per mancanza di consenso da parte del Procuratore generale;
che, a norma dell’art. 493 cod. proc. pen., le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, pertanto, le predette prove potevano essere assunte solo con il consenso delle parti ovvero mediante esame del dichiarante, che non risulta essere stato sollecitato alla Corte di merito;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, prospettando delle contraddizioni dichiarative già censurate con l’atto di appello, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 6);
rirenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.