Inammissibilità del Ricorso: quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione riafferma un principio cardine del nostro sistema giudiziario: il divieto per la Suprema Corte di procedere a una nuova valutazione dei fatti del caso. L’ordinanza analizza un caso di inammissibilità del ricorso presentato da un detenuto, chiarendo i confini tra il giudizio di legittimità, proprio della Cassazione, e quello di merito, riservato ai tribunali di primo e secondo grado.
I Fatti di Causa
La vicenda ha origine da un reclamo presentato da un detenuto ai sensi dell’art. 35-ter dell’ordinamento penitenziario, lamentando un pregiudizio derivante dalle condizioni di detenzione. Inizialmente, il Magistrato di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibile il reclamo per un determinato periodo, in quanto già oggetto di una precedente valutazione, accogliendolo solo parzialmente per un periodo successivo.
Il detenuto ha quindi proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza, che ha però rigettato la sua istanza. Contro questa decisione, il detenuto ha presentato ricorso per cassazione, denunciando, tra le altre cose, una presunta disparità di trattamento rispetto a una decisione favorevole emessa in un caso analogo dal Tribunale di Sorveglianza di un’altra città, nonché la mancanza e l’illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.
Inammissibilità del ricorso e il ruolo della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il punto centrale della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di legittimità. La Corte ha sottolineato che il ricorso era interamente volto a provocare una nuova valutazione dei fatti, un’operazione che non è consentita in sede di cassazione.
Il ricorrente, infatti, non contestava una violazione di legge nell’interpretazione delle norme, ma piuttosto il modo in cui il Tribunale di Sorveglianza aveva valutato le circostanze del caso. Le doglianze, secondo la Suprema Corte, erano generiche e prospettavano difetti di motivazione che, in realtà, non emergevano dal provvedimento impugnato. In sostanza, si chiedeva alla Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, cosa che esula completamente dalle sue funzioni.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità del ricorso spiegando che le censure del ricorrente si limitavano a contrapporre la propria interpretazione dei fatti a quella, logicamente argomentata, del Tribunale di Sorveglianza. Il tentativo di far valere una presunta disparità di trattamento basata su un’altra ordinanza, emessa da un diverso tribunale in un altro procedimento, è stato considerato un argomento di merito, non di legittimità.
La Cassazione ha chiarito che il suo compito non è quello di agire come un “terzo grado” di giudizio per riesaminare le prove, ma unicamente quello di assicurare l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Poiché le critiche mosse non individuavano un vizio di violazione di legge o un’illogicità manifesta e decisiva nella motivazione, ma miravano a un riesame del merito, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La pronuncia ribadisce con forza i limiti del giudizio di cassazione. Un ricorso, per essere ammissibile, deve denunciare specifici errori di diritto o vizi logici macroscopici nel ragionamento del giudice, non può limitarsi a proporre una lettura alternativa dei fatti. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Perché il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era interamente volto a provocare una nuova valutazione dei fatti del caso, un’operazione che non è consentita alla Corte di Cassazione, la quale giudica solo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di ‘legittimità’ e non di ‘merito’?
Significa che la Corte di Cassazione non riesamina le prove né ricostruisce i fatti della causa. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le leggi e che la motivazione della loro decisione sia logica e non contraddittoria, senza entrare nel merito di chi abbia ragione o torto sui fatti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15016 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15016 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianz Perugia ha rigettato il reclamo proposto dal detenuto NOME COGNOMECOGNOME avv l’ordinanza ex art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 del 27/03/2023 emessa dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto, che aveva dichiarato inammissibil reclamo proposto in ordine al periodo sino al 31/10/2015, per esser stato lo s già valutato dal Magistrato di sorveglianza di Ancona, accogliendo parzialmente reclamo con riferimento al restante periodo dal 21/10/2015 al 20/05/2021, c riferimento al periodo trascorso presso la RAGIONE_SOCIALE Spoleto.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO denunciando violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in rela all’art. 3 Cost, per erronea applicazione della legge penale, nonché delle norme giuridiche in tema di rimedi risarcitori e mancanza, contraddittori manifesta illogicità della motivazione, in riferimento alla ordinanza del Trib di sorveglianza di L’Aquila dei 18/09/2018. Sostiene la difesa esservi una disp di trattamento, fra la decisione assunta da quest’ultimo Tribunale (con riferi ad un periodo di carcerazione sofferto, nelle medesime condizioni e press medesimo Istituto) e la decisione ora avversata. Con questa argomentazio difensiva, il Tribunale di sorveglianza di Perugia non si è minimame confrontato, così realizzando il lamentato difetto motivazionale.
Il ricorso è inammissibile, in quanto interamente volto a provocare u nuova valutazione in fatto, operazione non consentita in sede di legittimit doglianze, inoltre, prospettano genericamente la sussistenza di asseriti di contraddittorietà, ovvero illogicità dell’apparato motivazionale, che non emerg al contrario, dal provvedimento avversato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria inammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non potendosi escludere profili di colpa – anch sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che ritiene equo quantificare in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024.