Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione Chiude la Porta a una Seconda Chance
L’ordinanza in esame offre uno spunto cruciale sul tema della inammissibilità del ricorso per cassazione, in particolare quando si discute della concessione di benefici come la sospensione condizionale della pena. Questo istituto permette di sospendere l’esecuzione della pena per un determinato periodo, offrendo al condannato una sorta di ‘seconda possibilità’. Tuttavia, come dimostra questa pronuncia della Suprema Corte, l’accesso a tali benefici non è automatico e i tentativi di ottenerli tramite ricorsi generici o infondati sono destinati al fallimento.
I Fatti del Caso: La Richiesta di un’Ulteriore Sospensione
Il caso nasce dal ricorso di un individuo contro la sentenza della Corte di Appello di Bari. I giudici di secondo grado avevano respinto la sua richiesta di ottenere una seconda sospensione condizionale della pena. La decisione della Corte territoriale si basava su una valutazione concreta dei precedenti penali dell’imputato, dai quali emergeva che egli aveva già usufruito in passato di tale beneficio. Nonostante ciò, l’imputato ha deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione nella decisione dei giudici d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno definito il ricorso ‘manifestamente infondato’, sottolineando come la motivazione della Corte di Appello fosse adeguata e priva di illogicità manifeste. La decisione di negare un’ulteriore sospensione della pena era, infatti, correttamente ancorata all’analisi dei precedenti specifici dell’imputato, un fattore determinante per la valutazione della sua affidabilità e della prognosi di non recidiva.
Manifesta Infondatezza e Genericità dei Motivi
Un punto chiave della decisione è la critica al modo in cui è stato formulato il ricorso. Il ricorrente, secondo la Cassazione, non ha affrontato in modo specifico e puntuale il ragionamento della Corte d’Appello. Invece di contestare la logica giuridica della sentenza impugnata, si è limitato a chiedere una diversa valutazione degli elementi processuali, facendo peraltro riferimento a un certificato penale non aggiornato. Questo tipo di approccio trasforma il ricorso in un tentativo, non consentito in sede di legittimità, di ottenere un nuovo giudizio sui fatti.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni dell’ordinanza si concentrano su due principi cardine della procedura penale. In primo luogo, la Corte ribadisce che il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio sul merito della vicenda. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti.
In secondo luogo, viene evidenziato che un ricorso è manifestamente infondato quando le argomentazioni proposte sono palesemente prive di pregio giuridico e non riescono a scalfire la coerenza della decisione impugnata. Nel caso specifico, la scelta della Corte d’Appello di negare il beneficio era ampiamente giustificata e il ricorso non ha offerto validi argomenti di diritto per contestarla.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità del Ricorso
La declaratoria di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. L’ordinanza, infatti, condanna il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi pretestuosi o dilatori, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario. La decisione riafferma quindi un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con serietà e consapevolezza, basando le proprie doglianze su motivi solidi e pertinenti al giudizio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. Il ricorrente non ha contestato in modo specifico e coerente il ragionamento della Corte d’Appello e ha chiesto una differente valutazione degli elementi processuali, cosa non permessa in sede di Cassazione.
Qual era il motivo principale per cui la Corte d’Appello aveva negato il beneficio?
La Corte d’Appello aveva negato un’ulteriore concessione della sospensione condizionale della pena alla luce dei precedenti penali a carico del richiedente, per uno dei quali aveva già ottenuto in passato lo stesso beneficio.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito di questa decisione?
A causa dell’inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17431 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17431 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che la Corte di appello di Bari – con motivazione adeguata e non manifestamente illogica – ha respinto la richiesta di una ulteriore concessione della sospensione condizionale della pena alla luce dei precedenti penali risultanti a suo carico per uno dei quali aveva già ottenuto detto beneficio;
Rilevato, infine, che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali facendo, peraltro, riferimento ad un certificato penale non aggiorNOME;
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 4 aprile 2024.