Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30667 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30667 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 29/11/1967
avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 7 giugno 2024, la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione resa il 22 gennaio 2021 dal G.U.P. presso il Tribunale
Lucca, con la quale NOME era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione, perché ritenuto colpevole del reato di cui all
‘
art. 256
bis del d.lgs. n.
152 del 2006; fatto accertato Lucca il 27 ottobre 2018.
2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, con cui sono stati sollevati due motivi; con il primo motivo, si contesta il man
riconoscimento della causa di non punibilità di cui all
‘
art. 131
bis cod. pen.,
mentre, con il secondo motivo, è stato dedotto il vizio di motivazione con riguar al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile perché tardivo, dovendosi considerare che i termine per impugnare la sentenza scadeva il 20 ottobre 2024 (pronuncia emessa
il 7 giugno 2024, termine per la motivazione fissato in 90 giorni, deposito d
‘
motivazione avvenuto il 15 luglio 2024), mentre l impugnazione è stata presentata
il 5 novembre 2024 (martedì), ossia anche oltre il termine ulteriore di 15 giorni art. 585, comma 1 bis, cod. proc. pen., norma che peraltro non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richies dal procuratore speciale dell ‘ imputato, da intendersi presente in giudizio in ragione della scelta del rito (cfr. in termini Sez. 6, n. 42390 del 26/09/2024, Rv. 287
Non può quindi che concludersi nel senso dell ‘ inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cor costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per rit che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazio della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell ‘ inammissibilità medesima consegue, a norma dell ‘ art. 616 cod. proc. pen., l ‘ onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1 ‘ 11 aprile 2025
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Il Presidente